Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con questa ordinanza la Corte corregge un errore materiale contenuto nel dispositivo della propria sentenza n. 77 del 2020: dove era indicato il Presidente del Consiglio dei ministri come ricorrente, va invece letta la Regione autonoma Valle d’Aosta.
Di cosa si tratta
Si tratta di un provvedimento di natura tecnica con cui la Corte rettifica un refuso del dispositivo di una precedente decisione, senza incidere sul contenuto sostanziale di quella pronuncia.
La questione di legittimità costituzionale
Non vi è una questione di legittimità costituzionale: il procedimento ha ad oggetto la sola correzione dell’errore materiale presente nella sentenza n. 77 del 2020, ai sensi dell’art. 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
La decisione della Corte
La Corte ha disposto la correzione: nel dispositivo della sentenza n. 77 del 2020 le parole «dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe» sono sostituite con «dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, con il ricorso indicato in epigrafe».
Il principio
Gli errori materiali contenuti nelle decisioni della Corte possono essere rettificati in ogni tempo con apposita ordinanza, senza che ciò modifichi la portata della pronuncia originaria.
Domande e risposte
Che cos’è un errore materiale?
È un refuso o una svista evidente nel testo della decisione, che non riflette la reale volontà del giudice e può essere corretto senza riaprire il giudizio.
La sentenza n. 77 del 2020 è stata modificata nel merito?
No: è stato corretto soltanto il nome del ricorrente nel dispositivo; il contenuto della decisione resta invariato.
Su quale base la Corte ha proceduto?
Sull’art. 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che disciplina la correzione degli errori materiali.
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