Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 625 del codice penale, che fissa per il furto monoaggravato una multa minima più alta di quella prevista per il furto pluriaggravato.
Di cosa si tratta
Dopo la riforma del 2017, l’art. 625, primo comma, cod. pen. (furto monoaggravato) prevede un minimo edittale della multa di 927 euro, mentre il secondo comma (furto pluriaggravato), che sanziona condotte più gravi, fissa un minimo di 206 euro. Il Tribunale di Siracusa riteneva questa sproporzione irragionevole.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 625, primo comma, del codice penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, nella parte in cui fissa il minimo edittale della multa in 927 euro. Parametri: artt. 3 e 27 della Costituzione (uguaglianza, proporzionalità e finalità rieducativa della pena). Giudice rimettente: Tribunale ordinario di Siracusa.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni.
Il principio
Le censure sulla sproporzione del minimo edittale della multa non hanno superato il vaglio di ammissibilità: la pronuncia si arresta sul piano processuale e la norma resta in vigore.
Domande e risposte
Qual era la sproporzione lamentata?
Il furto monoaggravato prevede una multa minima (927 euro) superiore a quella del furto pluriaggravato (206 euro), pur essendo quest’ultimo una condotta più grave.
La Corte ha corretto questa sproporzione?
No. Ha dichiarato le questioni inammissibili, senza pronunciarsi nel merito; la norma censurata continua ad applicarsi.
Perché era richiamato l’art. 27 Cost.?
Perché il giudice riteneva che la pena sproporzionata contrastasse anche con la finalità rieducativa della pena sancita dall’art. 27 Cost.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro sull’uguaglianza e sulla proporzionalità della pena
- Art. 27 della Costituzione — parametro sulla finalità rieducativa della pena
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