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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso da un deputato in relazione a un’intercettazione che lo riguardava.
Di cosa si tratta
Un membro della Camera dei deputati aveva sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato a seguito di un atto della Procura generale presso la Corte di cassazione, in relazione a un’intercettazione disposta dalla Procura della Repubblica di Perugia. Il conflitto era nella fase preliminare di ammissibilità.
La questione di legittimità costituzionale
Si tratta di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso da Cosimo Maria Ferri nella qualità di membro della Camera dei deputati, in relazione a un’intercettazione e al successivo atto del Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Giudice relatore: Franco Modugno.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto.
Il principio
Nella fase di ammissibilità del conflitto tra poteri la Corte verifica i requisiti soggettivi e oggettivi del ricorso: in questo caso il ricorso non li ha superati ed è stato dichiarato inammissibile, senza esame del merito.
Domande e risposte
Cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?
È il giudizio con cui la Corte costituzionale risolve le controversie sulla titolarità e sull’esercizio dei poteri tra organi dello Stato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché nella fase preliminare la Corte ha ritenuto non sussistenti i presupposti necessari per la prosecuzione del giudizio nel merito.
Cosa accade dopo una pronuncia di inammissibilità?
Il conflitto si chiude in questa fase: la Corte non decide chi avesse ragione nel merito della questione sollevata.
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