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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla legge toscana che ha prorogato gli incarichi di posizione organizzativa del personale regionale.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Toscana 7 maggio 2019, n. 22, ha disposto la prosecuzione dell’efficacia degli incarichi di posizione organizzativa fino al completamento delle nuove procedure di attribuzione e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2019. Il Governo lamentava il contrasto con la disciplina statale del lavoro pubblico e con il contratto collettivo nazionale.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: legge della Regione Toscana 7 maggio 2019, n. 22 (in particolare la disciplina di proroga degli incarichi). Parametri: artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in relazione al d.lgs. n. 165 del 2001 e al CCNL del comparto «Funzioni locali». Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni.
Il principio
La proroga regionale degli incarichi di posizione organizzativa, nei limiti temporali previsti, è stata ritenuta non lesiva della competenza statale in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l) e non irragionevole ai sensi dell’art. 3 Cost.
Domande e risposte
Cosa sono le posizioni organizzative?
Sono incarichi attribuiti a dipendenti pubblici per lo svolgimento di funzioni di particolare responsabilità, disciplinati dalla contrattazione collettiva del comparto.
Perché il Governo aveva impugnato la legge?
Riteneva che la proroga invadesse la materia dell’ordinamento civile, riservata allo Stato, e contrastasse con i limiti temporali fissati dal CCNL.
Qual è stato l’esito per la Regione?
La legge regionale è stata salvata: le questioni sono state dichiarate non fondate.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro sulla ragionevolezza della disciplina di proroga
- Art. 117 della Costituzione — parametro sul riparto di competenze, in particolare l’ordinamento civile riservato allo Stato
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