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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 99 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la revoca automatica della patente da parte del prefetto nei confronti di chi è sottoposto a misure di prevenzione: il prefetto deve poter valutare caso per caso, e non «provvedere» in modo vincolato.

Di cosa si tratta

Chi è sottoposto a una misura di prevenzione (come la sorveglianza speciale antimafia) perde i «requisiti morali» per la patente, e il prefetto la revoca. La norma usava il verbo «provvede», imponendo una revoca automatica, a prescindere dal tipo e dalla gravità della misura applicata e dall’eventuale bisogno della patente per lavorare.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR Marche, il Tribunale di Cagliari e il Tribunale di Reggio Calabria hanno censurato l’art. 120, comma 2, del Codice della strada, in riferimento agli artt. 3, 4, 16 e 35 della Costituzione, per l’automatismo della revoca; il Tribunale di Reggio Calabria ha censurato anche il comma 3 (divieto triennale di nuova patente), in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» anziché «può provvedere» alla revoca. In linea con le sentenze n. 22 del 2018 e n. 24 del 2020, ha rilevato che le misure di prevenzione colpiscono categorie assai eterogenee e di diversa gravità: l’automatismo viola l’art. 3 Cost. (assorbiti gli altri parametri). È stata invece dichiarata manifestamente inammissibile, per irrilevanza, la questione sul comma 3.

Il principio

È irragionevole ricollegare in via automatica lo stesso effetto — la revoca della patente — a una varietà di ipotesi di pericolosità sociale molto diverse tra loro. Il provvedimento deve diventare valutazione di necessità/opportunità in concreto, anche per non contraddire la finalità di inserimento lavorativo che la stessa misura di prevenzione può perseguire.

Domande e risposte

Il prefetto deve sempre revocare la patente?

No. Dopo questa sentenza il prefetto «può provvedere»: valuta in concreto se la revoca sia necessaria o opportuna a fronte della specifica misura di prevenzione.

La Corte ha riesaminato la pericolosità del soggetto?

No. La discrezionalità del prefetto non riguarda la pericolosità (già valutata dal giudice della prevenzione), ma solo la necessità/opportunità della revoca della patente.

Perché conta il diritto al lavoro?

Perché la patente può servire per la ricerca di un lavoro, talvolta prescritta dallo stesso Tribunale: una revoca automatica rischierebbe di contraddire la finalità di reinserimento.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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