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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 98 del 2020 la Corte costituzionale ha bocciato la legge della Regione Toscana che permetteva di riservare fino al 50% degli appalti sotto soglia alle imprese con sede in regione. La materia è tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato.

Di cosa si tratta

Negli appalti pubblici di valore inferiore alla soglia europea, la legge toscana consentiva alle stazioni appaltanti di riservare la partecipazione, per non più del 50%, alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa in Toscana. Una protezione delle imprese del territorio che il Governo ha ritenuto lesiva della concorrenza.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 10, comma 4, della legge della Regione Toscana n. 18 del 2019, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, per contrasto con gli artt. 30 e 36 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016), che impongono libera concorrenza e non discriminazione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma. Le regole di gara — anche per i contratti sotto soglia e nelle procedure negoziate — rientrano nella tutela della concorrenza, competenza esclusiva statale, da cui le Regioni non possono discostarsi. La riserva a favore delle imprese radicate sul territorio altera la par condicio e contrasta con gli artt. 30 e 36 del codice.

Il principio

Le norme che disciplinano le procedure di gara appartengono alla «tutela della concorrenza», riservata in via esclusiva allo Stato: le Regioni non possono introdurre discipline difformi, e sono illegittime le norme regionali di protezione delle imprese locali che alterano la parità tra gli operatori economici.

Domande e risposte

Una Regione può favorire le proprie imprese negli appalti?

No: introdurre riserve di partecipazione a favore delle imprese con sede sul territorio è vietato, perché altera la concorrenza, materia di competenza esclusiva dello Stato.

Vale anche per gli appalti di piccolo importo?

Sì. La Corte ha chiarito che la riserva alla competenza statale vale anche per i contratti sotto soglia e nelle procedure negoziate.

Bastava richiedere una «sede operativa» locale per essere legittimi?

No. La norma chiedeva sede legale e operativa in regione e creava comunque un trattamento di favore territoriale lesivo della par condicio.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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