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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 95 del 2020 la Corte costituzionale ha respinto i tentativi di riportare al giudice di pace la competenza sulla conversione delle pene pecuniarie da lui inflitte. Le questioni sull’art. 238-bis del testo unico spese di giustizia sono non fondate; quelle sull’abrogazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 274 del 2000 sono inammissibili.

Di cosa si tratta

Quando una pena pecuniaria non viene pagata per insolvibilità del condannato, va «convertita» in altra sanzione. La controversia riguarda chi sia competente a deciderlo per le pene inflitte dal giudice di pace: il giudice di pace stesso o il magistrato di sorveglianza. Dopo la sentenza n. 212 del 2003 e l’introduzione dell’art. 238-bis, la giurisprudenza assegna la competenza unica al magistrato di sorveglianza.

La questione di legittimità costituzionale

I Magistrati di sorveglianza di Pisa e di Alessandria hanno censurato l’art. 299 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui abroga l’art. 42 del d.lgs. n. 274 del 2000, in riferimento all’art. 76 Cost. (eccesso di delega); il giudice di Alessandria ha censurato anche l’art. 238-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione del Magistrato di Pisa (la Cassazione aveva già deciso in modo vincolante la competenza nel suo caso) e non fondate le questioni sull’art. 238-bis: la concentrazione della competenza nel magistrato di sorveglianza rientra nell’ampia discrezionalità del legislatore e l’art. 97, secondo comma, non è conferente. Di conseguenza, anche la questione sull’art. 299 sollevata dal giudice di Alessandria è risultata inammissibile per irrilevanza.

Il principio

L’individuazione del giudice competente rientra nell’ampia discrezionalità del legislatore e non è di per sé sindacabile; il buon andamento (art. 97 Cost.) riguarda l’organizzazione degli uffici, non l’attività giurisdizionale in senso stretto. La norma generale successiva nel tempo prevale anche su quella speciale anteriore quando ciò corrisponde alla volontà del legislatore.

Domande e risposte

Chi decide oggi sulla conversione delle pene del giudice di pace?

Il magistrato di sorveglianza: la giurisprudenza è unanime in questo senso, confermata dall’art. 238-bis del testo unico sulle spese di giustizia.

Perché la questione del giudice di Pisa era inammissibile?

Perché la Corte di cassazione aveva già deciso in modo vincolante la competenza in quel processo: la pronuncia della Corte costituzionale non avrebbe potuto avere alcun effetto sul giudizio.

L’aumento di lavoro per i magistrati di sorveglianza era un argomento valido?

No. La Corte ha chiarito che il principio di buon andamento riguarda l’organizzazione degli uffici, non l’attività giurisdizionale del magistrato.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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