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Con l’ordinanza n. 42 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 222 del codice della strada in materia di revoca della patente collegata al reato di omicidio stradale.

Di cosa si tratta

Il codice della strada prevede, in caso di condanna o patteggiamento per omicidio o lesioni personali stradali, la revoca della patente di guida e un periodo durante il quale non si può conseguire una nuova patente. Il giudice rimettente dubitava della ragionevolezza di tale automatismo.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dalla legge 23 marzo 2016, n. 41 (che ha introdotto i reati di omicidio e lesioni personali stradali), in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Verbania.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Si tratta di una pronuncia processuale, che non entra nel merito del dubbio di costituzionalità sull’automatismo della revoca della patente per i reati stradali.

Il principio

Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando non sono soddisfatte le condizioni per il suo esame nel merito. In tal caso la disciplina impugnata — qui la revoca della patente collegata all’omicidio stradale — resta in vigore, senza pronuncia sulla sua conformità alla Costituzione.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 222 del codice della strada?

Prevede, tra l’altro, la revoca della patente di guida in caso di condanna o patteggiamento per i reati di omicidio o lesioni personali stradali, con un periodo durante il quale non è possibile conseguire una nuova patente.

La Corte ha valutato la ragionevolezza della revoca?

No. Ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, fermandosi sul piano processuale senza esaminare il merito.

Cosa cambia per chi guida?

Nulla cambia per effetto di questa ordinanza: la disciplina della revoca della patente collegata ai reati stradali resta quella vigente.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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