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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 31 del codice di giustizia contabile, nella parte in cui non consente al giudice di compensare le spese anche in caso di proscioglimento nel merito.

Di cosa si tratta

Nel giudizio davanti alla Corte dei conti, il codice di giustizia contabile disciplina le spese processuali. In caso di proscioglimento nel merito vige un divieto di compensazione. Il giudice rimettente riteneva irragionevole che, in tale ipotesi, non si potessero compensare le spese tra le parti pur in presenza di gravi ed eccezionali ragioni.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 31 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile), in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 111, primo comma, della Costituzione. La questione è stata sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Si tratta di una pronuncia processuale: il modo in cui la questione era formulata — chiedendo in sostanza un intervento additivo non costituzionalmente obbligato — ne ha impedito l’esame nel merito, senza che la Corte si sia pronunciata sulla conformità della norma alla Costituzione.

Il principio

Quando l’intervento richiesto al giudice delle leggi non è a contenuto costituzionalmente obbligato e implica una scelta tra più soluzioni possibili, riservata al legislatore, la questione è inammissibile. La disciplina delle spese nel giudizio contabile, anche quanto al divieto di compensazione in caso di proscioglimento, rientra nella discrezionalità del legislatore.

Domande e risposte

Cosa chiedeva il giudice rimettente?

Chiedeva che, anche in caso di proscioglimento nel merito, il giudice contabile potesse compensare le spese, in tutto o in parte, in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle già previste dall’art. 31, comma 3.

Perché la questione è inammissibile?

Perché sollecitava un intervento additivo non costituzionalmente obbligato, rimesso a una scelta discrezionale del legislatore tra più soluzioni possibili.

La norma resta in vigore?

Sì. L’inammissibilità non incide sul testo: la disciplina delle spese del giudizio contabile resta quella prevista dal codice di giustizia contabile.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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