Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Piemonte che consentiva ai medici del 118, con almeno tre anni di servizio ma privi dell’attestato di formazione, di accedere agli incarichi convenzionali a tempo indeterminato nell’emergenza sanitaria territoriale.

Di cosa si tratta

Per lavorare stabilmente nel sistema di emergenza-urgenza 118 la disciplina nazionale richiede determinati titoli, fra cui l’attestato di formazione e di idoneità. La Regione Piemonte aveva previsto un canale agevolato per medici già in servizio ma privi di tale attestato, derogando ai requisiti statali.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 135 della legge della Regione Piemonte 17 dicembre 2018, n. 19, in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione. La questione è stata sollevata in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri. La difesa statale lamentava la deroga ai principi fondamentali in materia di «tutela della salute» e di «professioni».

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 135 della legge regionale. La disciplina statale sui requisiti di accesso agli incarichi convenzionali nel settore dell’emergenza sanitaria territoriale costituisce un principio fondamentale che vincola la legislazione regionale; la norma piemontese, derogandovi e abbassando i requisiti, ha invaso la competenza statale.

Il principio

Nelle materie di legislazione concorrente, come la tutela della salute e le professioni, le Regioni devono rispettare i principi fondamentali fissati dallo Stato. I requisiti di accesso agli incarichi nel sistema di emergenza-urgenza 118 sono un principio fondamentale: la Regione non può introdurre canali agevolati che li deroghino abbassando le garanzie di professionalità.

Domande e risposte

Cosa prevedeva la norma piemontese?

Consentiva ai medici in servizio nel 118 con almeno tre anni di anzianità, ma privi dell’attestato di formazione in medicina generale, di accedere agli incarichi convenzionali a tempo indeterminato nell’emergenza sanitaria territoriale.

Perché è stata dichiarata illegittima?

Perché derogava ai requisiti fissati dalla disciplina statale, che costituiscono principio fondamentale nelle materie della tutela della salute e delle professioni, violando l’art. 117, terzo comma, Cost.

Le Regioni possono fissare requisiti propri per i medici?

Possono legiferare nelle materie concorrenti, ma sempre nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato; non possono abbassare i requisiti professionali fissati a livello nazionale.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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