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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il limite dei dieci anni di età del figlio per accedere alla detenzione domiciliare speciale: la madre detenuta può ottenerla anche se il figlio ha superato i dieci anni, purché sia affetto da disabilità grave ai sensi della legge n. 104 del 1992.
Di cosa si tratta
La detenzione domiciliare speciale consente alle madri condannate, anche a pene lunghe, di scontare la pena fuori dal carcere per accudire i figli. La legge la limitava ai figli con meno di dieci anni. Una detenuta chiedeva di poter assistere la figlia, ormai adulta ma totalmente invalida fin dalla nascita per una paralisi cerebrale.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione, prima sezione penale, ha sollevato la questione sull’art. 47-quinquies, comma 1, della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede la misura per le madri di figli affetti da handicap totalmente invalidante.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non consente la detenzione domiciliare speciale alle madri di figli affetti da disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, a qualunque età. Restano fermi gli altri requisiti (assenza di pericolo di reiterazione e valutazione del tribunale di sorveglianza).
Il principio
Il bisogno di cura del figlio gravemente disabile non si esaurisce con l’età anagrafica: anzi tende ad aggravarsi. Delimitare il beneficio solo in base all’età è irragionevole e contrasta con la tutela del soggetto debole, riprendendo le ragioni già espresse nella sentenza n. 350 del 2003 sulla detenzione domiciliare ordinaria.
Domande e risposte
Cosa cambia per le madri detenute?
Possono chiedere la detenzione domiciliare speciale anche per figli ultradecenni, se affetti da disabilità grave accertata in base alla legge 104.
Basta la disabilità per ottenere la misura?
No. Il tribunale di sorveglianza deve comunque verificare l’assenza di un concreto pericolo di nuovi reati e bilanciare le esigenze di cura con quelle di difesa sociale.
Perché entrano in gioco gli artt. 3 e 31 Cost.?
L’art. 3 garantisce uguaglianza e rimozione degli ostacoli al pieno sviluppo della persona; l’art. 31 tutela la maternità e l’infanzia, cioè il legame tra madre e figlio.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e rimozione degli ostacoli allo sviluppo della persona.
- Art. 31 della Costituzione — tutela della maternità, dell’infanzia e della gioventù.
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