Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sul nuovo art. 593 c.p.p., che limita l’appello del pubblico ministero contro le sentenze di condanna ai soli casi in cui modifichino il titolo del reato, escludano un’aggravante a effetto speciale o stabiliscano una pena di specie diversa.
Di cosa si tratta
La riforma del 2018 (decreto legislativo n. 11 del 2018) ha ridisegnato i poteri di impugnazione nel processo penale. Il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di condanna solo in ipotesi tassative. Una Corte d’appello ha ritenuto che questa restrizione gli impedisse di contestare pene troppo miti, creando uno squilibrio rispetto all’imputato.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 11, in riferimento agli artt. 3, 27, 97 e 111 della Costituzione, per asserita violazione del principio di parità delle parti. La questione è stata sollevata dalla Corte d’appello di Messina.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La parità delle parti, che trova il suo referente nell’art. 111, secondo comma, Cost., non comporta una necessaria identità dei poteri di impugnazione tra accusa e difesa: la posizione del pubblico ministero e quella dell’imputato non sono simmetriche, e il legislatore può differenziare ragionevolmente i rispettivi poteri di appello.
Il principio
Il principio di parità delle parti nel processo penale non impone una perfetta simmetria tra i poteri del pubblico ministero e quelli dell’imputato. La diversa posizione delle parti consente al legislatore di modulare in modo ragionevole il potere di impugnazione, anche limitando l’appello dell’accusa, senza per ciò solo violare la Costituzione.
Domande e risposte
Il pubblico ministero può sempre appellare una condanna?
No. Secondo l’art. 593 c.p.p. nella versione esaminata, il pubblico ministero può appellare le sentenze di condanna solo quando modificano il titolo del reato, escludono un’aggravante a effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.
Questo viola la parità tra accusa e difesa?
No, secondo la Corte. La parità delle parti non richiede poteri identici: accusa e difesa hanno posizioni diverse e il legislatore può differenziare ragionevolmente i poteri di impugnazione.
Restano altri rimedi per l’accusa?
La pronuncia non amplia i poteri di appello, ma la limitazione riguarda l’appello: restano fermi i diversi presupposti e mezzi previsti dall’ordinamento processuale secondo la disciplina vigente.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — Principio della parità delle parti e del giusto processo, referente delle questioni.
- Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza, invocato a sostegno della censura.
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