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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulle norme che disciplinano i compensi a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori dell’autorità giudiziaria. Non spetta al giudice, caso per caso, supplire al mancato adeguamento tariffario che la legge affida all’amministrazione.
Di cosa si tratta
Chi svolge incarichi per conto dei giudici (periti, consulenti, interpreti, traduttori) ha diritto a un compenso secondo tariffe che dovrebbero essere periodicamente adeguate al costo della vita. L’amministrazione, però, ha spesso omesso questi aggiornamenti. Il Tribunale di Torino chiedeva se il giudice potesse provvedere direttamente all’adeguamento.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319 e gli artt. 50 e 54 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico spese di giustizia), in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La questione era stata sollevata dal Tribunale ordinario di Torino.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha tuttavia stigmatizzato la «deplorevole e reiterata inadempienza» dell’amministrazione nell’applicare l’adeguamento triennale previsto dall’art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Il principio
L’intervento del giudice, caso per caso, non è fungibile rispetto a quello dell’amministrazione: la quantificazione dell’adeguamento spetta a quest’ultima, con effetto generale, e non può essere svolta dai giudici nei singoli giudizi. Gli interessati dispongono comunque di altri rimedi giurisdizionali per far valere i propri diritti.
Domande e risposte
Il giudice può aumentare il compenso del consulente se la tariffa non è aggiornata?
No: la Corte ha chiarito che l’adeguamento spetta all’amministrazione, con effetto generale, e non al singolo giudice nel proprio processo.
La Corte ha giustificato l’inerzia dell’amministrazione?
Al contrario: ha definito «deplorevole e reiterata» l’inadempienza nell’applicare gli aggiornamenti tariffari previsti dalla legge.
Chi viene danneggiato dal mancato adeguamento ha rimedi?
Sì: la Corte ricorda che esistono altri mezzi giurisdizionali, diversi dal giudizio sulle leggi, per tutelare i propri diritti.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, unico parametro evocato.
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