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La Corte dichiara illegittimo l’art. 69, quarto comma, del codice penale nella parte in cui vietava al giudice di far prevalere l’attenuante del vizio parziale di mente sull’aggravante della recidiva reiterata, restituendo così al giudice il potere di adeguare la pena.
Di cosa si tratta
Nel bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti, la legge imponeva che la recidiva reiterata non potesse mai essere considerata subvalente rispetto all’attenuante del vizio parziale di mente (la ridotta capacità di intendere e di volere dell’imputato).
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Reggio Calabria ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, e 32 della Costituzione, nella parte in cui vietava la prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 89 c.p. sull’aggravante della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, c.p.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, c.p., nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza dell’attenuante del vizio parziale di mente (art. 89 c.p.) sull’aggravante della recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, c.p.).
Il principio
Il divieto rigido di prevalenza dell’attenuante del vizio parziale di mente impediva al giudice di commisurare una pena proporzionata alla effettiva responsabilità personale dell’imputato, in contrasto con i principi di uguaglianza, responsabilità personale e finalità rieducativa della pena.
Domande e risposte
Cosa cambia dopo questa sentenza?
Il giudice può ora valutare in concreto se l’attenuante del vizio parziale di mente debba prevalere sull’aggravante della recidiva reiterata, senza essere vincolato dal precedente divieto assoluto.
Che cos’è il vizio parziale di mente?
È la condizione, prevista dall’art. 89 c.p., di chi ha una capacità di intendere e di volere grandemente diminuita, pur non del tutto esclusa, al momento del fatto.
Perché il divieto di prevalenza era incostituzionale?
Perché impediva di adeguare la pena alla minore rimproverabilità di chi agisce con capacità ridotta, in contrasto con il principio di proporzionalità e con la funzione rieducativa della pena.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — è il parametro di uguaglianza e proporzionalità della pena
- Art. 27 della Costituzione — sancisce la responsabilità personale e la finalità rieducativa della pena
- Art. 32 della Costituzione — riguarda la tutela della salute richiamata dal giudice rimettente
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