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La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sull’art. 459, comma 1-bis, c.p.p., che fissa in 75 euro il valore giornaliero di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria nel decreto penale di condanna.
Di cosa si tratta
Nel procedimento per decreto penale di condanna, la legge fissa il criterio con cui la pena detentiva viene convertita in pena pecuniaria: un valore base di 75 euro al giorno, aumentabile fino al triplo in base alla condizione economica dell’imputato e del suo nucleo familiare.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 459, comma 1-bis, del codice di procedura penale (introdotto dalla legge n. 103 del 2017), in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.
Il principio
Il criterio legale di conversione della pena detentiva in pecuniaria, ancorato a un valore giornaliero base modulabile in funzione delle condizioni economiche dell’imputato, non contrasta con il principio di uguaglianza né con la funzione rieducativa della pena.
Domande e risposte
Quanto vale un giorno di pena detentiva convertita?
La norma fissa un valore base di 75 euro al giorno, che può essere aumentato fino al triplo tenendo conto della condizione economica dell’imputato e del suo nucleo familiare.
La norma è stata dichiarata incostituzionale?
No. La Corte ha ritenuto le questioni manifestamente infondate, quindi l’art. 459, comma 1-bis, c.p.p. resta pienamente applicabile.
Che cos’è il decreto penale di condanna?
È un provvedimento con cui il giudice, su richiesta del pubblico ministero, condanna l’imputato a una pena pecuniaria senza dibattimento, tipicamente per reati di minore gravità.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — è il parametro di uguaglianza e ragionevolezza invocato sul criterio di conversione
- Art. 27 della Costituzione — riguarda la funzione rieducativa della pena richiamata dal giudice rimettente
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