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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo all’impugnazione di numerose norme della legge siciliana sul governo del territorio. Dopo un intervento correttivo regionale, il Governo ha rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato la rinuncia: ne deriva l’estinzione, senza esame del merito.

Di cosa si tratta

La Regione Siciliana aveva approvato una legge organica sul «governo del territorio», cioè sulle regole urbanistiche ed edilizie. Il Governo aveva impugnato molte disposizioni ritenendole in contrasto con la tutela del paesaggio, dell’ambiente e dei beni culturali. La vicenda mostra come spesso un contenzioso costituzionale si chiuda grazie a un dialogo tra Stato e Regione che porta a modificare la legge contestata.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato numerosi articoli della legge della Regione Siciliana n. 19 del 2020, in riferimento allo statuto siciliano e agli artt. 9, secondo comma, e 117, primo e secondo comma, lettere l) ed s), della Costituzione, oltre che a norme statali ed europee a tutela del paesaggio e dell’ambiente. Si lamentava una visione riduttiva della tutela dei beni culturali e paesaggistici.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato estinto il processo. A seguito dell’approvazione di una legge regionale correttiva (n. 2 del 2021), erano venute meno le ragioni dell’impugnazione; l’Avvocatura dello Stato ha rinunciato al ricorso e il Presidente della Regione ha accettato la rinuncia. La rinuncia accettata, nei giudizi in via principale, determina l’estinzione del processo.

Il principio

Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso accettata dalla parte costituita determina l’estinzione del processo. L’accettazione della rinuncia da parte della Regione è valida anche in assenza di una previa deliberazione della Giunta regionale.

Domande e risposte

Che differenza c’è tra estinzione e cessazione della materia del contendere?

L’estinzione deriva dalla rinuncia al ricorso accettata dalla controparte; la cessazione della materia del contendere deriva dal venir meno dell’oggetto del giudizio (ad esempio per abrogazione della norma). In entrambi i casi non c’è pronuncia nel merito.

Serve la delibera della Giunta per accettare la rinuncia?

No. La Corte ha chiarito che né le Norme integrative né la legge n. 87 del 1953 richiedono una previa deliberazione della Giunta regionale per l’accettazione della rinuncia.

Perché la legge correttiva ha chiuso il contenzioso?

Perché ha eliminato i profili di contrasto contestati dal Governo, facendo venire meno le ragioni del ricorso e inducendo l’Avvocatura dello Stato a rinunciarvi.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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