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La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso del Governo contro norme della Valle d’Aosta che, durante l’emergenza COVID-19, favorivano gli operatori economici locali negli appalti sotto soglia. Le disposizioni erano state abrogate e mai applicate, e il Governo aveva rinunciato al ricorso: la Corte non si è quindi pronunciata nel merito.
Di cosa si tratta
Per fronteggiare la crisi economica da pandemia, la Regione Valle d’Aosta aveva introdotto misure di semplificazione per gli appalti pubblici, dando una sorta di priorità agli operatori con sede o operatività nel territorio regionale. Il Governo aveva contestato questa preferenza, ritenendola lesiva della concorrenza. La vicenda riguarda i limiti del potere regionale di disciplinare le gare pubbliche.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 77, commi 1, 2 (lettere a, b, c, e, f) e 5, della legge della Regione Valle d’Aosta n. 8 del 2020, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza. Secondo il ricorso, il trattamento di favore per gli operatori locali avrebbe alterato la par condicio tra le imprese.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le disposizioni impugnate erano state abrogate da una successiva legge regionale (n. 14 del 2020) e non avevano mai trovato applicazione; inoltre il Governo aveva rinunciato al ricorso. Pur in assenza di accettazione formale della rinuncia, la Corte ha rilevato che la Regione non aveva alcun interesse a coltivare il giudizio.
Il principio
Quando le norme impugnate sono state abrogate prima della decisione e risulta che non hanno mai avuto applicazione, viene meno l’oggetto del contendere: la Corte dichiara cessata la materia del contendere senza pronunciarsi sulla fondatezza delle questioni.
Domande e risposte
Cosa significa «cessata la materia del contendere»?
Significa che è venuto meno il motivo del contrasto tra le parti: la norma contestata non esiste più e non ha prodotto effetti, quindi non c’è più nulla su cui decidere nel merito.
La Corte ha detto se la preferenza per le imprese locali fosse legittima?
No. Proprio perché la materia del contendere è cessata, la Corte non ha esaminato se la norma violasse o meno la tutela della concorrenza.
Perché la tutela della concorrenza spetta allo Stato?
Perché l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione la riserva alla competenza legislativa esclusiva statale, per garantire regole uniformi sul mercato in tutto il territorio nazionale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparte le competenze legislative tra Stato e Regioni; il comma 2, lettera e), riserva allo Stato la tutela della concorrenza.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.