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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’incompatibilità tra qualsiasi rapporto di lavoro e la partecipazione a società di capitali titolari di farmacie. L’incompatibilità non si applica al semplice socio di capitale che non sia coinvolto nella gestione della farmacia: la questione muoveva da un’errata interpretazione della norma.
Di cosa si tratta
Dopo la legge sulla concorrenza del 2017 anche le società di capitali possono essere titolari di farmacie private e i loro soci non devono più essere necessariamente farmacisti. Si poneva il dubbio se l’incompatibilità con «qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato» valesse anche per il socio che si limita a investire, senza gestire la farmacia (ad esempio un docente universitario).
La questione di legittimità costituzionale
Il Collegio arbitrale di Catania ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35, 41, 47, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, censurando l’art. 8, comma 1, lettera c), della legge n. 362 del 1991 nella parte in cui prevede l’incompatibilità con qualsiasi rapporto di lavoro anche per i soci di società di capitali estranei alla gestione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione, per erroneità della premessa interpretativa. L’incompatibilità con qualsiasi rapporto di lavoro è riferibile soltanto al socio che gestisce o è coinvolto nella gestione della farmacia, non al socio di capitale che si limita ad acquisire quote senza alcun ruolo gestorio.
Il principio
Nel nuovo assetto introdotto dalla legge sulla concorrenza, l’incompatibilità con «qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato» è legata a un ruolo gestorio della farmacia e non si estende al socio meramente finanziatore di una società di capitali. La corretta interpretazione della norma supera in radice i dubbi di legittimità sollevati.
Domande e risposte
Un dipendente pubblico può essere socio di una farmacia gestita come società di capitali?
Sì, se si limita a possedere quote del capitale senza essere coinvolto nella gestione della farmacia. In tal caso non si applica l’incompatibilità con il rapporto di lavoro prevista dalla legge.
A chi si applica allora l’incompatibilità con qualsiasi rapporto di lavoro?
Soltanto al socio che gestisce o è comunque coinvolto nella gestione della farmacia, non al socio di capitale che svolge un ruolo puramente finanziario.
Perché la questione è stata respinta?
Perché muoveva da un’interpretazione errata della norma. Una volta chiarito che l’incompatibilità riguarda solo chi gestisce la farmacia, i dubbi di legittimità costituzionale vengono meno.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — È il parametro di ragionevolezza e di eguaglianza invocato contro l’incompatibilità.
- Art. 41 della Costituzione — Tutela la libertà di iniziativa economica privata, di cui si lamentava la compressione.
- Art. 47 della Costituzione — Tutela il risparmio e l’investimento, anch’essi richiamati come parametro.
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