Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 74 del Testo unico sulle spese di giustizia. Il giudice non può negare il patrocinio a spese dello Stato alla persona offesa non abbiente sulla base di un giudizio preliminare sulla fondatezza penale dei fatti: la qualità di persona offesa si acquista con l’iscrizione della notizia di reato.
Di cosa si tratta
Chi denuncia un reato e non ha redditi sufficienti può chiedere il patrocinio a spese dello Stato, cioè l’assistenza di un avvocato pagato dallo Stato. Un giudice dubitava che fosse giusto concedere questo beneficio anche quando i fatti denunciati appaiono privi di rilevanza penale, con un onere economico a carico dello Stato ritenuto ingiustificato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata ha sollevato la questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione, censurando l’art. 74, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 nella parte in cui non consente al giudice di valutare, prima dell’archiviazione, l’evidente assenza di fatti di rilevanza penale per negare il beneficio.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. La qualità di persona offesa si acquista al momento dell’iscrizione della notizia di reato, che non è un atto automatico, ma presuppone una valutazione del pubblico ministero. La norma è quindi ragionevole e coerente con il sistema, garantendo l’effettività del diritto di difesa.
Il principio
Il patrocinio a spese dello Stato rimuove un ostacolo economico che impedirebbe alla persona offesa non abbiente di esercitare le proprie prerogative difensive. Garantire questo diritto, senza un sindacato preliminare del giudice sulle ragioni dell’istante, è coerente con il diritto di difesa (art. 24, terzo comma, Cost.) e con il principio di obbligatorietà dell’azione penale.
Domande e risposte
Chi può ottenere il patrocinio a spese dello Stato come persona offesa?
La persona offesa da reato che non sia abbiente, una volta iscritta la notizia di reato nel registro del pubblico ministero, ha diritto al patrocinio per la propria difesa nel processo penale.
Il giudice può rifiutare il beneficio se ritiene che il reato non sussista?
No. La Corte ha escluso che il giudice possa negare il patrocinio sulla base di una valutazione preliminare dell’assenza di rilevanza penale dei fatti, prima della decisione sull’archiviazione.
Da quando si acquista la qualità di persona offesa?
Dal momento dell’iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall’art. 335 del codice di procedura penale, atto che presuppone una valutazione del pubblico ministero e non è automatico.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — È il parametro di ragionevolezza su cui si fondava la questione di legittimità.
- Art. 24 della Costituzione — Riguarda il diritto di difesa, di cui il patrocinio a spese dello Stato assicura l’effettività.
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