Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte ha dichiarato illegittime le norme del “Piano casa” campano che consentivano interventi edilizi in deroga al Piano urbanistico territoriale dell’Area Sorrentino-Amalfitana, quando questo non prevedeva limiti di inedificabilità assoluta. Prevale la tutela paesaggistica.
Di cosa si tratta
Il “Piano casa” della Campania (legge reg. n. 19 del 2009) mirava a rilanciare l’attività edilizia consentendo ampliamenti e ristrutturazioni. Alcune sue disposizioni permettevano di derogare alle prescrizioni del PUT Sorrentino-Amalfitano (lo strumento che tutela il paesaggio di quell’area), tranne dove erano previsti vincoli di inedificabilità assoluta.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di Stato, sezione quarta, ha sollevato con tre ordinanze le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12-bis, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Campania 28 dicembre 2009, n. 19, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12-bis, commi 2, 3 e 4, della legge reg. Campania n. 19 del 2009, nella parte in cui consentivano interventi edilizi in deroga alle prescrizioni del PUT (legge reg. Campania n. 35 del 1987) quando queste non prevedono limiti di inedificabilità assoluta.
Il principio
Vige il principio di prevalenza gerarchica del piano paesaggistico su ogni altro strumento di pianificazione territoriale e urbanistica: il legislatore regionale non può degradare la tutela del paesaggio da valore unitario prevalente a mera esigenza urbanistica, pena l’invasione della competenza esclusiva statale in materia di ambiente.
Domande e risposte
Cosa permettevano le norme campane annullate?
Consentivano interventi edilizi in deroga al PUT Sorrentino-Amalfitano dove questo non prevedeva limiti di inedificabilità assoluta.
Perché sono state dichiarate illegittime?
Perché violano il principio di prevalenza del piano paesaggistico, espressione della competenza statale esclusiva sulla tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).
Chi aveva sollevato la questione?
Il Consiglio di Stato, sezione quarta, con tre ordinanze poi riunite.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro: competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente e prevalenza del piano paesaggistico, art. 117, secondo comma, lettera s)
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