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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato a seguito del mancato esame, da parte di Camera e Senato, di una petizione presentata da oltre 27.000 cittadini. Il conflitto non poteva essere proposto in quel modo.

Di cosa si tratta

L’art. 50 della Costituzione riconosce a tutti i cittadini il diritto di rivolgere petizioni alle Camere. Alcuni cittadini, lamentando il mancato esame parlamentare di una loro petizione sul decreto-legge n. 111 del 2021 (misure per le attività scolastiche e universitarie), avevano tentato di far valere questa omissione davanti alla Corte mediante conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

La questione di legittimità costituzionale

Il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è stato promosso da un cittadino, in proprio e quale rappresentante dei firmatari della petizione ex art. 50 Cost., contro l’omesso esame della petizione da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. La pronuncia interviene nella fase di ammissibilità.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Il principio

Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato presuppone requisiti soggettivi e oggettivi precisi; i singoli cittadini firmatari di una petizione non sono legittimati a promuoverlo per il mancato esame parlamentare della petizione stessa.

Domande e risposte

Chi aveva promosso il ricorso?

Un cittadino, in proprio e come rappresentante di oltre 27.000 firmatari di una petizione presentata alle Camere ai sensi dell’art. 50 Cost.

Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?

Perché mancavano i presupposti del conflitto tra poteri: i cittadini firmatari non sono legittimati a proporlo per il mancato esame della petizione.

Cosa prevede l’art. 50 della Costituzione?

Riconosce a tutti i cittadini il diritto di rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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