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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato illegittime varie norme della legge pugliese che istituiva i parchi naturali “Costa Ripagnola” e “Mar Piccolo”, perché consentivano interventi edilizi e attività in contrasto con la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

Di cosa si tratta

Con la legge regionale n. 30 del 2020 la Puglia aveva istituito due parchi naturali regionali. Alcune disposizioni, però, permettevano nelle aree protette interventi edilizi (ampliamenti degli edifici esistenti, trasformazioni) e altre attività che, secondo il Governo, abbassavano il livello di tutela ambientale garantito dalla normativa statale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale gli artt. 8, comma 6, 9, comma 1, lettere f), g) e h), 25, comma 5, e 26, comma 1, della legge della Regione Puglia 21 settembre 2020, n. 30, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 6, dell’art. 9, comma 1, lettere f) e g), dell’art. 9, comma 1, lettera h) (limitatamente alla parte sugli ampliamenti del 15%), dell’art. 25, comma 5, e dell’art. 26, comma 1, lettera h). Ha invece dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sulle lettere g), i) e j) dell’art. 26, comma 1.

Il principio

La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e costituisce un livello di protezione che le Regioni possono elevare ma non abbassare; le norme regionali che consentono trasformazioni o usi incompatibili con la protezione delle aree protette invadono tale competenza.

Domande e risposte

Quali norme pugliesi sono state annullate?

L’art. 8, comma 6, l’art. 9, comma 1, lettere f), g) e h) (in parte), l’art. 25, comma 5, e l’art. 26, comma 1, lettera h), della legge reg. Puglia n. 30 del 2020.

Perché la Regione non poteva consentire quegli interventi?

Perché la tutela dell’ambiente è competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.): la Regione può rafforzarla, non ridurla.

Tutte le norme impugnate sono state annullate?

No: per le lettere g), i) e j) dell’art. 26, comma 1, la Corte ha dichiarato le questioni non fondate, nei sensi di cui in motivazione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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