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La Corte costituzionale dichiara non fondate (e in parte manifestamente infondate) le questioni sul blocco degli automatismi stipendiali dei dipendenti pubblici negli anni 2011-2014. La permanenza degli effetti del blocco sul trattamento pensionistico di chi e andato in pensione in quel periodo non viola il principio di eguaglianza.
Di cosa si tratta
Negli anni della crisi finanziaria il legislatore aveva bloccato gli avanzamenti economici di carriera dei dipendenti pubblici. Per chi ha continuato a lavorare gli effetti del blocco sono stati temporanei; per chi e stato collocato a riposo durante il blocco, invece, quegli effetti si sono riflessi in modo permanente sulla pensione. La Corte dei conti dubitava che cio fosse ragionevole.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, aveva sollevato in riferimento all’art. 3 della Costituzione questioni sul combinato disposto del d.l. n. 78 del 2010, del d.l. n. 98 del 2011 e del d.P.R. n. 122 del 2013, nella parte in cui rendono permanenti, ai fini pensionistici, gli effetti del blocco per chi e andato in pensione nel quadriennio 2011-2014, a differenza di chi e rimasto in servizio.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sollevate con tre ordinanze e non fondata la questione sollevata con una quarta ordinanza, sempre in riferimento all’art. 3 Cost.
Il principio
La diversa posizione di chi e rimasto in servizio e di chi e stato collocato a riposo durante il periodo di blocco non integra una irragionevole disparita di trattamento: le situazioni messe a confronto non sono omogenee, e la disciplina del blocco rientra nelle scelte di contenimento della spesa pubblica non manifestamente irragionevoli.
Domande e risposte
Che cos’era il blocco degli automatismi stipendiali?
Una misura di contenimento della spesa pubblica che, negli anni 2011-2014, ha bloccato gli avanzamenti economici legati all’anzianita dei dipendenti pubblici.
Perche chi e andato in pensione era svantaggiato?
Perche per chi e rimasto in servizio gli effetti del blocco erano temporanei, mentre per chi e andato in pensione nel quadriennio si riflettevano in via permanente sul trattamento pensionistico.
Come ha deciso la Corte?
Ha ritenuto le questioni infondate: non c’e violazione dell’art. 3 Cost., perche le situazioni confrontate non sono omogenee.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, unico parametro su cui si fondavano le questioni