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Decidendo un conflitto di attribuzione tra enti, la Corte costituzionale ha dichiarato che spettava allo Stato — e per esso al Ministero per i beni e le attività culturali — adottare il decreto del 2019 che dichiara di notevole interesse pubblico l’area alpina tra il Comelico e la Val d’Ansiei.
Di cosa si tratta
Il Ministero per i beni e le attività culturali aveva dichiarato di notevole interesse pubblico una vasta area montana del Cadore, imponendovi un vincolo paesaggistico. La Regione Veneto contestava il potere statale di adottare quel decreto, ritenendo lesa la propria sfera di attribuzioni, e aveva sollevato conflitto di attribuzione tra enti.
La questione di legittimità costituzionale
Non si trattava di un giudizio sulla legittimità di una legge, ma di un conflitto di attribuzione tra enti: la Regione Veneto chiedeva alla Corte di stabilire a chi spettasse il potere di dichiarare il notevole interesse pubblico di quell’area, lamentando l’invasione delle proprie competenze in materia di paesaggio.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato che spettava allo Stato adottare il decreto n. 1676 del 2019. Il potere di apporre il vincolo paesaggistico su un’area di notevole interesse pubblico rientra nella competenza statale di tutela del paesaggio, e il decreto ministeriale è stato quindi ritenuto legittimamente adottato.
Il principio
La tutela del paesaggio — e in particolare il potere di dichiarare il notevole interesse pubblico di un’area e di apporvi il relativo vincolo — appartiene allo Stato. L’esercizio di tale potere da parte del Ministero competente non invade le attribuzioni costituzionali della Regione.
Domande e risposte
Cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?
È il giudizio con cui la Corte stabilisce a quale ente (Stato o Regione) spetti un determinato potere, quando uno ritiene che l’altro abbia invaso le sue competenze. Qui la Corte ha riconosciuto il potere allo Stato.
Il vincolo paesaggistico sull’area del Comelico resta valido?
Sì. La Corte ha riconosciuto che il decreto ministeriale era stato legittimamente adottato dallo Stato, quindi il vincolo conserva pieno effetto.
La Regione poteva opporsi al vincolo?
La Regione poteva sollevare il conflitto, ma la Corte ha stabilito che il potere di dichiarare il notevole interesse pubblico spetta allo Stato nell’ambito della tutela del paesaggio.
Norme collegate
- Art. 9 della Costituzione — la tutela del paesaggio è principio fondamentale affidato alla Repubblica
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