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Con un’ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sul codice della strada relative alla revoca quinquennale della patente per i reati di omicidio e lesioni personali stradali. Il giudice rimettente non aveva ricostruito correttamente i presupposti necessari per il giudizio.

Di cosa si tratta

L’art. 222 del codice della strada prevede la sanzione accessoria della revoca della patente, con divieto di conseguirne una nuova per cinque anni, in caso di condanna per omicidio stradale o lesioni personali stradali. Il Tribunale di Bologna riteneva sproporzionato applicare la stessa sanzione a condotte di gravità diversa.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Bologna ha sollevato questioni sull’art. 222, commi 2, quarto periodo, e 3-ter, del d.lgs. n. 285 del 1992 (codice della strada), in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, lamentando l’applicazione automatica e indifferenziata della revoca quinquennale a condotte con diverso grado di colpa e offensività.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni relative sia al comma 2, quarto periodo, sia al comma 3-ter dell’art. 222 cod. strada. Si tratta di una pronuncia in rito, che non affronta il merito della proporzionalità della sanzione.

Il principio

Quando l’ordinanza di rimessione non ricostruisce adeguatamente la fattispecie e i presupposti del giudizio, la Corte non può esaminare il merito: la questione è dichiarata manifestamente inammissibile, restando impregiudicata la sostanza del problema sollevato.

Domande e risposte

Cos’è un’ordinanza di inammissibilità?

È una decisione con cui la Corte non entra nel merito della questione perché mancano i presupposti processuali per deciderla, come una corretta motivazione dell’ordinanza di rimessione.

La revoca quinquennale della patente è quindi legittima?

La Corte non si è pronunciata sul punto: l’inammissibilità è una decisione in rito che lascia impregiudicata la questione di proporzionalità della sanzione.

Quali parametri aveva invocato il giudice?

Gli artt. 3 (ragionevolezza ed eguaglianza) e 27, terzo comma (finalità rieducativa e proporzione della pena), della Costituzione.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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