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La Corte dichiara in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sulle pene per il furto in abitazione e sul limite al bilanciamento delle circostanze previsto dall’art. 624-bis cod. pen.: la disciplina, nei limiti esaminati, non è manifestamente sproporzionata.
Di cosa si tratta
Il furto in abitazione (art. 624-bis cod. pen.) è punito con pene piuttosto severe e il suo quarto comma limita la possibilità per il giudice di bilanciare le circostanze del reato. Il Tribunale di Lecce riteneva che ciò impedisse di adeguare la pena alla concreta gravità del fatto.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 624-bis del codice penale (furto in abitazione e furto con strappo), nei suoi vari commi, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, sotto il profilo della proporzionalità e dell’individualizzazione della pena. La questione era stata sollevata dal Tribunale ordinario di Lecce in composizione monocratica.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sul primo e terzo comma e sull’art. 624-bis nel suo complesso, e non fondata la questione sul quarto comma (limite al bilanciamento delle circostanze).
Il principio
La determinazione delle pene e dei limiti al bilanciamento delle circostanze rientra nella discrezionalità del legislatore e può essere censurata solo in caso di manifesta irragionevolezza o sproporzione: nel caso del furto in abitazione, nei profili esaminati, tale soglia non è superata, mentre le richieste più ampie, prive di una soluzione obbligata, sono inammissibili.
Domande e risposte
Cos’è il bilanciamento delle circostanze?
È l’operazione con cui il giudice confronta circostanze aggravanti e attenuanti per determinare la pena; alcune norme ne limitano l’esito a tutela di esigenze di severità sanzionatoria.
Perché alcune censure sono inammissibili?
Perché chiedevano interventi additivi (un minimo edittale più basso o un’ipotesi «lieve») che comportano scelte discrezionali spettanti al legislatore e prive di una soluzione costituzionalmente obbligata.
La pena per il furto in abitazione è quindi legittima?
Nei profili esaminati la Corte ha escluso una manifesta sproporzione: la disciplina è sopravvissuta al vaglio, salvo i punti dichiarati inammissibili.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro di uguaglianza e ragionevolezza/proporzionalità della pena.
- Art. 27 della Costituzione — richiamato per la funzione rieducativa e la proporzionalità della sanzione penale.