Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sollevate contro una legge ligure sui controlli a campione dei progetti di costruzione in zone sismiche: la disciplina regionale, nelle more delle linee guida statali, non contrasta con i principi del testo unico dell’edilizia.
Di cosa si tratta
Nelle zone sismiche i progetti di costruzione sono soggetti a controlli. Il testo unico dell’edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001) prevede controlli, anche a campione, secondo linee guida statali. In attesa di queste linee guida la Regione Liguria aveva disciplinato il controllo a campione sui progetti esecutivi.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 4, comma 1, lettera b), della legge della Regione Liguria n. 29 del 2019, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 94-bis del d.P.R. n. 380 del 2001 (testo unico dell’edilizia). La questione era stata promossa in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato in parte inammissibile (quanto al contrasto con l’art. 94-bis, commi 1 e 2) e in parte non fondata (quanto al contrasto con i commi 4 e 5) la questione di legittimità costituzionale.
Il principio
In materia di governo del territorio, competenza concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., la Regione può dettare la disciplina di dettaglio sui controlli a campione delle costruzioni in zona sismica purché rispetti i principi fondamentali fissati dallo Stato; nelle more dell’adozione delle linee guida statali la norma regionale non risulta in contrasto con tali principi.
Domande e risposte
Che cosa sono i controlli «a campione»?
Sono verifiche effettuate non su tutti i progetti, ma su una parte selezionata, per accertare il rispetto delle norme antisismiche con un controllo proporzionato.
Perché la materia è di competenza concorrente?
Perché il «governo del territorio» rientra tra le materie in cui lo Stato fissa i principi fondamentali e le Regioni la disciplina di dettaglio, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.
La legge ligure è rimasta valida?
Sì: la Corte ha ritenuto non fondate le censure di merito e inammissibili le altre, quindi la disposizione regionale non è stata annullata.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — è il parametro della decisione: regola il riparto di competenze tra Stato e Regioni, qui nel governo del territorio.