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La Corte costituzionale ha dichiarato «inammissibili» le questioni sull’art. 18 della legge n. 689 del 1981, in materia di sanzioni amministrative. La Corte non è entrata nel merito.
Di cosa si tratta
L’art. 18 della legge n. 689 del 1981 disciplina l’ordinanza-ingiunzione e i criteri di determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Le questioni sono nate in tre giudizi davanti al Tribunale di Venezia, con il Comune di Venezia tra le parti.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Venezia, in composizione monocratica, ha impugnato l’art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le questioni. La decisione non è entrata nel merito della disciplina sanzionatoria.
Il principio
Quando il modo in cui il giudice rimettente imposta la questione non consente alla Corte di esaminarne il merito, le questioni vengono dichiarate inammissibili e la norma resta in vigore.
Domande e risposte
La norma sulle sanzioni amministrative è stata annullata?
No. La Corte ha dichiarato le questioni inammissibili, quindi l’art. 18 della legge n. 689 del 1981 resta in vigore.
Che cosa significa che i giudizi sono stati «riuniti»?
Significa che le tre questioni, identiche nell’oggetto, sono state trattate e decise insieme con un’unica pronuncia.
Quali parametri erano stati invocati?
Gli artt. 3 (uguaglianza), 97 (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione) e 117, primo comma, della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro invocato, uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 97 della Costituzione — parametro invocato, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione