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Con l’ordinanza n. 85 del 2021 la Corte costituzionale dichiara estinto il processo sulla legge urbanistica della Provincia di Bolzano: lo Stato ha rinunciato al ricorso e la Provincia ha accettato la rinuncia.
Di cosa si tratta
Anche quando la Regione o la Provincia si è costituita in giudizio, il processo costituzionale può chiudersi senza decisione di merito: occorre però che alla rinuncia del ricorrente segua l’accettazione della controparte. In tal caso il giudizio si estingue.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 4, 19, comma 1, 24, comma 2, 25, comma 1, e 34 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 17 del 2019, in materia di territorio e paesaggio, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, secondo comma, lettere l), m) ed s), della Costituzione, oltre che allo Statuto speciale. La Provincia si era costituita in giudizio.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo. Lo Stato ha depositato atto di rinuncia al ricorso e la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato atto di accettazione della rinuncia: ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative, la rinuncia seguita dall’accettazione della controparte costituita comporta l’estinzione del giudizio.
Il principio
Nel giudizio in via principale, quando la parte resistente si è costituita, la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo solo se è seguita dall’accettazione della controparte. La Corte non esamina il merito delle questioni.
Domande e risposte
Perché qui serviva l’accettazione della Provincia?
Perché la Provincia si era costituita in giudizio: in questo caso la sola rinuncia dello Stato non basta, occorre anche l’accettazione della controparte.
Cosa aveva determinato la rinuncia?
Nel corso del giudizio era entrata in vigore una nuova legge provinciale che aveva inciso sulle disposizioni impugnate; lo Stato ha quindi rinunciato al ricorso.
La Corte si è pronunciata sulla legittimità delle norme?
No. Con l’estinzione il merito non viene esaminato.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — ripartisce la competenza legislativa tra Stato, Regioni e Province autonome.
- Art. 25 della Costituzione — pone la riserva di legge in materia sanzionatoria, parametro evocato nel ricorso.