Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma dell’ordinamento penitenziario che escludeva dalla detenzione domiciliare per ultrasettantenni chi fosse stato condannato con l’aggravante della recidiva (art. 99 c.p.).
Di cosa si tratta
L’ordinamento penitenziario consente, a determinate condizioni, la detenzione domiciliare per i condannati che hanno compiuto settant’anni. La norma escludeva però chi fosse mai stato condannato con l’aggravante della recidiva, sbarrando l’accesso a questa misura anche per fatti risalenti.
La questione di legittimità costituzionale
Il Magistrato di sorveglianza di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 47-ter, comma 01, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-ter, comma 01, della legge n. 354 del 1975, limitatamente alle parole «né sia stato mai condannato con l’aggravante di cui all’articolo 99 del codice penale».
Il principio
L’automatica esclusione dalla detenzione domiciliare per ultrasettantenni fondata sulla mera pregressa condanna con l’aggravante della recidiva è irragionevole e contraria alla funzione rieducativa della pena: la valutazione va rimessa al giudice in concreto, senza preclusioni assolute.
Domande e risposte
Cosa cambia dopo la sentenza?
Il condannato ultrasettantenne non è più escluso automaticamente dalla detenzione domiciliare per il solo fatto di essere stato condannato in passato con l’aggravante della recidiva.
Quale norma è stata colpita?
L’art. 47-ter, comma 01, dell’ordinamento penitenziario, limitatamente all’inciso che richiamava l’aggravante della recidiva (art. 99 c.p.).
Chi aveva sollevato la questione?
Il Magistrato di sorveglianza di Milano, con ordinanza del 20 marzo 2020.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza, fondamento della decisione.
- Art. 27 della Costituzione — Funzione rieducativa della pena (terzo comma), parametro centrale.
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