Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 69, quarto comma, del codice penale nella parte in cui vietava al giudice di far prevalere l’attenuante del «concorso anomalo» (art. 116, secondo comma, c.p.) sulla recidiva reiterata. Ora il giudice può riconoscere la diminuzione di pena.
Di cosa si tratta
Nel concorso di persone, l’art. 116 c.p. prevede un’attenuante per chi risponde di un reato più grave di quello voluto (il cosiddetto «concorso anomalo»). Una regola del codice impediva però di far prevalere questa attenuante quando l’imputato era recidivo reiterato, costringendo a una pena più severa.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità dell’art. 69, quarto comma, del codice penale (come sostituito dall’art. 3 della legge n. 251 del 2005), nella parte in cui vieta la prevalenza dell’attenuante del concorso anomalo sulla recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, c.p.).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 116, secondo comma, c.p. sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, c.p.
Il principio
Il divieto assoluto di far prevalere l’attenuante del concorso anomalo sulla recidiva reiterata viola i principi di eguaglianza e di proporzionalità e la funzione rieducativa della pena: il giudice deve poter valutare in concreto la minore gravità della condotta e riconoscere la corrispondente diminuzione di pena.
Domande e risposte
Cosa cambia per l’imputato?
Il giudice ora può far prevalere l’attenuante del concorso anomalo (art. 116, secondo comma, c.p.) sulla recidiva reiterata, applicando la relativa riduzione di pena, prima preclusa.
Cos’è il «concorso anomalo»?
È l’ipotesi in cui un concorrente risponde di un reato diverso e più grave di quello voluto; l’art. 116, secondo comma, c.p. prevede in tal caso una diminuzione di pena.
Quali principi costituzionali sono stati applicati?
La Corte ha richiamato il principio di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3) e la funzione rieducativa della pena (art. 27, terzo comma).
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza, fondamento della decisione.
- Art. 27 della Costituzione — Funzione rieducativa e proporzionalità della pena (terzo comma), parametro centrale.
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