Testo dell'articoloIn aggiornamento

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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili e non fondate le questioni sulle regole per la raccolta delle sottoscrizioni necessarie a presentare liste alle elezioni della Camera (art. 18-bis del d.P.R. n. 361 del 1957). Le norme restano in vigore.

Di cosa si tratta

Per candidarsi alle elezioni politiche occorre raccogliere un certo numero di firme a sostegno delle liste, salvo i casi di esenzione. Un esponente politico e un movimento avevano contestato davanti al Tribunale di Roma il numero di firme richieste e il regime delle esenzioni, ritenendoli un ostacolo eccessivo al diritto di candidarsi.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Roma ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 18-bis, commi 1 e 2, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, 51, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 3 del Protocollo addizionale alla CEDU.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni relative al comma 2 (regime delle esenzioni) e non fondate quelle relative al comma 1 (numero delle sottoscrizioni). Nel decidere, ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Avvocatura dello Stato.

Il principio

La Corte ha ribadito che il controllo degli Uffici elettorali circoscrizionali sulla ammissione delle liste ha natura amministrativa e che la «verifica dei poteri» riservata alla Camera dall’art. 66 Cost. non sottrae al giudice ordinario la tutela nella fase preparatoria del procedimento elettorale; nel merito, la soglia di firme richiesta dall’art. 18-bis, comma 1, non è stata ritenuta in contrasto con la Costituzione.

Domande e risposte

Le regole sulla raccolta firme sono state cancellate?

No. La Corte ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni: le regole sulle sottoscrizioni restano in vigore.

Il giudice ordinario poteva occuparsi della questione?

Sì. La Corte ha escluso il difetto di giurisdizione: la tutela nella fase preparatoria delle elezioni spetta al giudice ordinario, perché il controllo degli uffici elettorali ha natura amministrativa.

Quante firme servono per presentare una lista?

Il numero è fissato dall’art. 18-bis, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957, con un regime di esenzioni; la Corte non ha ritenuto incostituzionale tale disciplina.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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