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La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 13, comma 6, del d.lgs. n. 38 del 2000. Per le patologie aggravate da menomazioni preesistenti concorrenti deve applicarsi la stessa disciplina di calcolo prevista per le altre menomazioni, evitando duplicazioni dell’indennizzo INAIL.
Di cosa si tratta
Quando un lavoratore subisce un danno alla salute che si aggrava perché si somma a menomazioni già presenti, sorge il problema di come calcolare l’indennizzo INAIL. La norma censurata distingueva diverse situazioni e, secondo il giudice, finiva per generare una duplicazione totale o parziale dell’indennizzo a seconda della categoria di appartenenza.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 13, comma 6, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui porterebbe a una duplicazione dell’indennizzo rispetto alle fattispecie del primo periodo. Giudice rimettente: la Corte d’appello di Cagliari, sezione lavoro.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 6, secondo periodo, del d.lgs. n. 38 del 2000, nella parte in cui non prevede che, per le patologie aggravate da menomazioni preesistenti concorrenti, trovi applicazione la medesima disciplina del primo periodo, in aggiunta alla persistente erogazione della rendita di cui al terzo periodo dello stesso comma.
Il principio
Anche per le patologie aggravate da menomazioni preesistenti concorrenti il grado di menomazione va rapportato non all’integrità psicofisica completa, ma a quella già ridotta dalle preesistenze, secondo il criterio del primo periodo. In questo modo si evita una duplicazione irragionevole dell’indennizzo e si rispettano i diritti già maturati dal lavoratore assicurato.
Domande e risposte
Chi beneficia di questa decisione?
I lavoratori la cui malattia professionale o infortunio si aggrava per la presenza di menomazioni preesistenti: il calcolo dell’indennizzo viene reso coerente con quello applicato alle altre menomazioni.
Cosa cambia in concreto nel calcolo?
Il grado di menomazione viene rapportato all’integrità psicofisica già ridotta dalle preesistenze, secondo la regola del primo periodo, restando ferma l’erogazione della rendita prevista dal terzo periodo.
Quali principi costituzionali erano in gioco?
L’art. 3 (eguaglianza e ragionevolezza) e l’art. 38 (tutela previdenziale del lavoratore), per evitare un trattamento irragionevole tra categorie di assicurati.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza, per evitare duplicazioni irragionevoli dell’indennizzo
- Art. 38 della Costituzione — tutela previdenziale e assistenziale del lavoratore infortunato