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La Corte costituzionale ha respinto le questioni sulla norma che esclude la non punibilita` per particolare tenuita` del fatto nel reato di resistenza a pubblico ufficiale. La scelta del legislatore di dare rilievo al titolo del reato, a tutela della persona del pubblico ufficiale, non e` stata ritenuta irragionevole.

Di cosa si tratta

La causa di non punibilita` per particolare tenuita` del fatto (art. 131-bis cod. pen.) consente di non punire offese di lieve entita`. Una modifica del 2019 ne ha escluso l’applicazione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, collegando l’esclusione al titolo del reato e non alle concrete modalita` del fatto.

La questione di legittimità costituzionale

I Tribunali di Torino e di Torre Annunziata hanno sollevato questioni di legittimita` costituzionale dell’art. 131-bis, secondo comma, cod. pen. e dell’art. 16, comma 1, lettera b), del d.l. n. 53 del 2019, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, primo e terzo comma, 77, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 49, paragrafo 3, CDFUE), lamentando l’irragionevolezza della preclusione legata al solo titolo del reato.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 49, paragrafo 3, CDFUE, e non fondate tutte le altre questioni, in riferimento a tutti i parametri evocati, comprese quelle sull’omogeneita` della disposizione introdotta in sede di conversione (art. 77, secondo comma, Cost.).

Il principio

Non e` irragionevole la scelta del legislatore di escludere la causa di non punibilita` per particolare tenuita` del fatto in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale, ancorando l’esclusione al titolo del reato: tale fattispecie coinvolge direttamente la sicurezza e la liberta` della persona fisica che esercita la funzione pubblica, soggetto passivo del reato.

Domande e risposte

Cos’è la particolare tenuita` del fatto?

È la causa di non punibilita` prevista dall’art. 131-bis del codice penale, che consente di non punire offese di particolare lievita`, valutate le modalita` della condotta e l’esiguita` del danno.

Perché è esclusa per la resistenza a pubblico ufficiale?

Perché il legislatore, con la modifica del 2019, ha collegato l’esclusione al titolo del reato; la Corte ha ritenuto la scelta non irragionevole, dato che il reato coinvolge la sicurezza e la liberta` della persona che esercita la funzione pubblica.

Tutte le questioni sono state respinte?

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita alla Carta dei diritti fondamentali UE e non fondate tutte le altre, in riferimento a tutti i parametri costituzionali evocati.

Norme collegate