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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, che consente di assumere in incidente probatorio la testimonianza del minorenne anche quando non è vittima del reato. Conta perché tutela il minore-testimone e bilancia le esigenze del processo penale.
Di cosa si tratta
L’incidente probatorio è lo strumento che consente di assumere una prova prima del dibattimento, «cristallizzandola». Per alcuni reati gravi la legge permette di sentire in questa sede i minorenni, anche quando sono semplici testimoni e non vittime, per evitare loro di rivivere l’esperienza in aula. Un giudice ha dubitato che ciò fosse ragionevole.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui consente l’assunzione in incidente probatorio della testimonianza del minorenne che non sia anche persona offesa dal reato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione (uguaglianza e giusto processo).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione: la possibilità di sentire in incidente probatorio anche il minore-testimone non vittima del reato non viola né l’uguaglianza né i principi del giusto processo, essendo giustificata dall’esigenza di tutela del minore coinvolto nel procedimento.
Il principio
L’assunzione anticipata, in incidente probatorio, della testimonianza del minorenne anche quando non è vittima del reato è compatibile con gli artt. 3 e 111 Cost.: la peculiare condizione del minore-testimone giustifica la deroga all’ordinaria assunzione dibattimentale della prova, senza ledere uguaglianza e giusto processo.
Domande e risposte
Che cosa consente l’art. 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale?
Consente, per i delitti indicati dalla norma, di assumere in incidente probatorio la testimonianza del minorenne anche quando non è la persona offesa dal reato, ma un semplice testimone.
Perché il giudice riteneva la norma incostituzionale?
Perché a suo avviso sottrarre la testimonianza del minore-testimone all’ordinaria sede dibattimentale, per la sola minore età, violerebbe l’uguaglianza (art. 3) e i principi del giusto processo (art. 111).
Come ha deciso la Corte?
Ha dichiarato la questione non fondata: la deroga è giustificata dalla tutela del minore coinvolto nel procedimento e non contrasta con gli artt. 3 e 111 della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato per la presunta ingiustificata differenziazione del minore-testimone.
- Art. 111 della Costituzione — principi del giusto processo, invocati rispetto alla deroga all’ordinaria assunzione dibattimentale della testimonianza.
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