Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato «non fondata» la questione sull’art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. n. 115 del 2002: è legittimo ammettere automaticamente al patrocinio a spese dello Stato le persone offese da reati di violenza sessuale e di genere, anche senza verificare il loro reddito. Conta perché conferma la scelta del legislatore di sostenere le vittime vulnerabili a prescindere dalla loro situazione economica.
Di cosa si tratta
Il patrocinio a spese dello Stato è il beneficio che consente a chi non può permettersi un avvocato di essere difeso a carico dello Stato. Di norma spetta solo a chi ha un reddito sotto una certa soglia. Per le vittime di alcuni reati particolarmente gravi (violenza sessuale, maltrattamenti, atti persecutori, reati contro minori), però, la legge prevede l’ammissione automatica, senza guardare al reddito. Un giudice ha dubitato che questo automatismo fosse giusto.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico sulle spese di giustizia), nella parte in cui — secondo l’interpretazione della Corte di cassazione divenuta «diritto vivente» — ammette automaticamente al beneficio le persone offese da quei reati a prescindere dal reddito. I parametri invocati erano l’art. 3 Cost. (uguaglianza, perché tratterebbe allo stesso modo situazioni economiche diverse) e l’art. 24, terzo comma, Cost. (diritto di difesa dei non abbienti, perché estenderebbe il beneficio anche a chi non è bisognoso).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Ha ricordato che la disciplina del patrocinio a spese dello Stato rientra nella materia processuale, dove il legislatore gode di ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza. La scelta di ammettere automaticamente le vittime di quei reati non è né irragionevole né lesiva della parità di trattamento, data la particolare vulnerabilità di tali vittime e l’esigenza di favorire l’emersione dei reati.
Il principio
Quando la legge sgancia un beneficio processuale dal requisito reddituale per tutelare valori costituzionali rilevanti — come il sostegno alle vittime di reati gravi e l’incoraggiamento a denunciare — non viola gli artt. 3 e 24 Cost., perché l’art. 24, terzo comma, non impedisce al legislatore di garantire l’accesso alla giustizia anche oltre la condizione di non abbienza, a presidio di altri interessi meritevoli.
Domande e risposte
Le vittime di violenza sessuale devono dimostrare il proprio reddito per avere l’avvocato gratuito?
No. Secondo la disciplina confermata dalla Corte, le persone offese dai reati indicati dalla norma (tra cui violenza sessuale, maltrattamenti, atti persecutori) sono ammesse al patrocinio a spese dello Stato a prescindere dai limiti di reddito.
Perché il giudice riteneva incostituzionale questo automatismo?
Perché a suo avviso, trattando allo stesso modo persone con redditi molto diversi e includendo anche soggetti benestanti, l’automatismo violava l’uguaglianza (art. 3) e gravava sui conti pubblici contro la ratio dell’art. 24, terzo comma, Cost.
Come ha deciso la Corte costituzionale?
Ha dichiarato la questione non fondata: la scelta del legislatore rientra nella sua discrezionalità in materia processuale ed è giustificata dalla vulnerabilità delle vittime e dall’interesse a far emergere questi reati.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — invocato come parametro per la presunta disparità di trattamento tra vittime con redditi diversi.
- Art. 24 della Costituzione — invocato perché il diritto di difesa dei non abbienti sarebbe esteso oltre la situazione di bisogno economico.
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