Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 143/2021 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto, per i recidivi, di far prevalere l’attenuante del “fatto di lieve entità” sull’aggravante della recidiva nel reato di sequestro di persona a scopo di estorsione.
Di cosa si tratta
Il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione è punito molto severamente, ma la stessa Corte costituzionale, con una precedente sentenza (n. 68 del 2012), aveva introdotto un’attenuante per i casi di “lieve entità”, per adeguare la pena a situazioni meno gravi. Il problema sollevato dalla Corte di cassazione riguardava il “bilanciamento” delle circostanze: quando l’imputato è recidivo, la legge impediva al giudice di far prevalere quell’attenuante sull’aggravante della recidiva, costringendo ad applicare una pena più alta anche in presenza di un fatto realmente lieve. Ne risultava un trattamento sanzionatorio potenzialmente sproporzionato, scollegato dalla concreta gravità del fatto. La questione tocca il cuore del principio per cui la pena deve essere proporzionata e tendere alla rieducazione.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 69, quarto comma, del codice penale (come sostituito dall’art. 3 della legge n. 251 del 2005), nella parte in cui vietava la prevalenza dell’attenuante del fatto di lieve entità sull’aggravante della recidiva qualificata, nel reato di cui all’art. 630 cod. pen. Le questioni sono state sollevate dalla Corte di cassazione, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. nella parte in cui vietava al giudice di ritenere prevalente l’attenuante del fatto di lieve entità sulla recidiva qualificata. Il giudice potrà ora valutare in concreto e, se del caso, far prevalere l’attenuante, evitando pene sproporzionate.
Il principio
Il divieto rigido di far prevalere un’attenuante che misura la lieve entità del fatto sull’aggravante della recidiva impedisce di commisurare la pena alla reale gravità della condotta e contrasta con i principi di uguaglianza, di legalità e della finalità rieducativa della pena.
Domande e risposte
Cosa cambia per il giudice dopo questa sentenza?
Il giudice riacquista la possibilità di far prevalere l’attenuante del fatto di lieve entità sulla recidiva, commisurando la pena alla concreta gravità del fatto invece di applicare un trattamento rigido e potenzialmente sproporzionato.
Che cos’è il bilanciamento delle circostanze?
È il giudizio con cui il giudice mette a confronto attenuanti e aggravanti per stabilire la pena. Le norme sui recidivi limitavano questo giudizio, imponendo di non far prevalere certe attenuanti.
Perché conta la finalità rieducativa della pena?
Perché l’art. 27 della Costituzione vuole che la pena tenda alla rieducazione: una sanzione sproporzionata rispetto al fatto concreto tradisce questa funzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza e ragionevolezza nel trattamento sanzionatorio.
- Art. 25 della Costituzione – principio di legalità in materia penale.
- Art. 27 della Costituzione – principio di personalità della responsabilità penale e finalità rieducativa della pena.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.