Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 41 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’arresto obbligatorio in flagranza previsto dall’art. 380 del codice di procedura penale, ritenendolo compatibile con la Costituzione.

Di cosa si tratta

L’art. 380 del codice di procedura penale individua i casi in cui l’arresto in flagranza di reato è obbligatorio per la polizia giudiziaria. Si tratta di una misura che incide direttamente sulla libertà personale, tutelata dall’art. 13 della Costituzione, e che deve quindi rispettare i principi di legalità e ragionevolezza. Un giudice ha dubitato che la previsione dell’arresto obbligatorio, per come configurata in relazione a una determinata fattispecie, fosse irragionevole e in contrasto con la libertà personale e con il principio di uguaglianza. La Corte ha esaminato il bilanciamento operato dal legislatore tra le esigenze di tutela della collettività e la garanzia della libertà individuale, concludendo che la scelta normativa non eccedeva i limiti di ragionevolezza. Ha quindi respinto le censure, confermando la legittimità della disposizione.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 380, comma 2, lettera e), del codice di procedura penale, sollevato dal Tribunale ordinario di Firenze in riferimento agli artt. 13 e 3 della Costituzione, in tema di arresto obbligatorio in flagranza.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, ritenendo la disciplina dell’arresto obbligatorio compatibile con la libertà personale e con il principio di uguaglianza.

Il principio

La previsione dell’arresto obbligatorio in flagranza rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola la libertà personale né il principio di uguaglianza, purché non risulti manifestamente irragionevole.

Domande e risposte

Cosa significa «non fondata»?

Significa che la Corte ha esaminato il merito e ha ritenuto che la norma non viola la Costituzione: la disposizione resta in vigore.

Chi aveva sollevato la questione?

Il Tribunale ordinario di Firenze, che dubitava della compatibilità dell’arresto obbligatorio con la libertà personale e il principio di uguaglianza.

L’arresto obbligatorio è quindi sempre legittimo?

La Corte ha confermato la legittimità della norma esaminata, ricordando che la scelta del legislatore non deve essere manifestamente irragionevole.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.