Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 35 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile un ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato relativo all’insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare, fissando le regole per il prosieguo del giudizio.
Di cosa si tratta
L’art. 68 della Costituzione stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Quando un’assemblea parlamentare delibera che le dichiarazioni di un proprio membro sono coperte da questa garanzia, l’autorità giudiziaria che procede può non condividere tale valutazione: nasce così un conflitto di attribuzione, che spetta alla Corte costituzionale risolvere. Prima di decidere nel merito, però, la Corte verifica con un’ordinanza che il ricorso sia ammissibile, cioè che vi siano i presupposti soggettivi (l’autorità giudiziaria è un potere dello Stato legittimato) e oggettivi (la delibera parlamentare incide su attribuzioni costituzionali). Questa ordinanza segna proprio quella prima fase: la Corte apre la strada all’esame del merito.
La questione di legittimità costituzionale
Il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato riguardava l’applicazione dell’art. 68 della Costituzione sull’insindacabilità delle opinioni del parlamentare. La Corte ha valutato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, riconoscendo la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e disponendo il prosieguo del giudizio. Si tratta di una decisione di rito, non ancora sul merito del conflitto.
Il principio
Quando un’autorità giudiziaria contesta la delibera con cui una Camera ha riconosciuto l’insindacabilità di un parlamentare, può promuovere conflitto di attribuzione: ricorrono i presupposti per portarlo all’esame della Corte costituzionale.
Domande e risposte
Che cos’è l’insindacabilità parlamentare?
È la garanzia dell’art. 68 Cost. per cui i parlamentari non rispondono delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle funzioni.
Cosa decide questa ordinanza?
Solo l’ammissibilità del ricorso: la Corte stabilisce che il conflitto può proseguire, ma non decide ancora chi abbia ragione.
Chi può sollevare il conflitto?
L’autorità giudiziaria che procede contro il parlamentare e ritiene che la delibera di insindacabilità della Camera abbia leso le proprie attribuzioni.
Norme collegate
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.