Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 113 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Lazio che imponeva alle strutture sanitarie private accreditate di applicare un determinato contratto collettivo nazionale di lavoro al personale dedicato ai servizi alla persona.
Di cosa si tratta
La Regione Lazio, con la legge di stabilita regionale 2019, aveva stabilito che il personale sanitario impiegato nei servizi alla persona delle strutture private accreditate dovesse avere un rapporto di lavoro dipendente regolato dal CCNL firmato dalle associazioni piu rappresentative del settore. Alcune strutture sanitarie avevano impugnato la circolare regionale attuativa davanti al giudice amministrativo. In appello, il Consiglio di Stato ha sollevato la questione di legittimita costituzionale, dubitando che una Regione possa imporre per legge quale contratto collettivo applicare. In gioco vi era un punto delicato: fino a che punto una Regione puo condizionare l’organizzazione delle imprese sanitarie private e la disciplina dei rapporti di lavoro, materia che la Costituzione affida allo Stato. Per le imprese del settore la posta era concreta, perche dall’obbligo derivavano costi e vincoli organizzativi rilevanti.
La questione di legittimita costituzionale
Era impugnato l’art. 9, comma 1, della legge della Regione Lazio 28 dicembre 2018, n. 13. Il Consiglio di Stato, sezione terza, lo riteneva in contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione (ragionevolezza e liberta di iniziativa economica) e con l’art. 117 della Costituzione, in particolare per invasione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 9, comma 1, della legge regionale, perche imporre quale contratto collettivo applicare ai dipendenti incide sulla disciplina dei rapporti di lavoro privati, riservata allo Stato in quanto ordinamento civile. Ha invece dichiarato inammissibile la censura riferita all’art. 117, primo comma, sul rispetto del diritto dell’Unione, e non fondate le ulteriori questioni sui commi secondo, lettera l), e terzo, dell’art. 117, restando assorbente la ragione dell’invasione della competenza statale.
Il principio
La disciplina dei rapporti di lavoro privati, compresa l’individuazione del contratto collettivo applicabile, appartiene all’ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato: una Regione non puo imporre alle imprese accreditate quale CCNL adottare.
Domande e risposte
Una Regione puo decidere quale contratto collettivo applicano le imprese private?
No. La regolazione dei rapporti di lavoro privati rientra nell’ordinamento civile, che la Costituzione riserva allo Stato. La Regione non puo imporre per legge un determinato CCNL.
Vuol dire che le Regioni non possono porre requisiti alle strutture accreditate?
Possono fissare requisiti organizzativi e di qualita dell’accreditamento, ma non possono spingersi a disciplinare il contenuto del contratto di lavoro tra impresa e dipendenti, che e materia statale.
La decisione tutela i lavoratori o le imprese?
La pronuncia non riguarda il merito delle tutele, ma il riparto di competenze: stabilisce solo che a regolare il rapporto di lavoro deve essere lo Stato, non la Regione.
Norme collegate
- Art. 41 della Costituzione — liberta di iniziativa economica privata invocata dal giudice rimettente.
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze Stato-Regioni; l’ordinamento civile e riservato allo Stato.
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza richiamato nelle censure.
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Vedi anche
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