Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 166 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la riduzione della metà dei compensi spettanti all’ausiliario del magistrato nel patrocinio a spese dello Stato, quando le tariffe applicate sono già inadeguate perché non aggiornate.
Di cosa si tratta
Quando una parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato (il gratuito patrocinio), è lo Stato a pagare le spese del processo, compresi i compensi degli ausiliari del magistrato — periti, consulenti tecnici, interpreti, traduttori. La legge prevede che, in questi casi, tali compensi siano ridotti della metà. Il problema: le tariffe di base su cui si calcola il compenso non vengono aggiornate da moltissimi anni, sicché gli importi sono già sproporzionati per difetto. Applicare a compensi già inadeguati un’ulteriore decurtazione del cinquanta per cento li rende, secondo il Tribunale di Paola, irragionevolmente bassi. Il tema riguarda l’equità del compenso per chi collabora con la giustizia e l’effettività di un servizio pubblico essenziale come quello reso dagli ausiliari del giudice.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico sulle spese di giustizia), che prevede la riduzione della metà dei compensi dell’ausiliario del magistrato nel patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Paola invocava l’art. 3 della Costituzione, denunciando l’irragionevolezza della decurtazione quando si applicano tariffe non aggiornate ai sensi dell’art. 54 dello stesso d.P.R.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 130 nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti all’ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate ai sensi dell’art. 54 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002.
Il principio
La riduzione della metà dei compensi dell’ausiliario del magistrato non può cumularsi con l’applicazione di tariffe ormai inadeguate perché non aggiornate: tale cumulo rende il compenso irragionevolmente basso, in contrasto con l’art. 3 Cost.
Domande e risposte
Chi è l’«ausiliario del magistrato»?
È chi collabora con il giudice fornendo competenze tecniche: periti, consulenti tecnici d’ufficio, interpreti, traduttori. Il loro compenso è calcolato in base a tariffe stabilite per legge.
Perché la riduzione era irragionevole?
Perché si sommava a tariffe già sproporzionate per difetto, non essendo state aggiornate per molti anni: dimezzare un compenso già inadeguato produceva un risultato manifestamente irragionevole, che la Corte ha censurato.
Cosa cambia per gli ausiliari?
Quando si applicano tariffe non adeguate ai sensi dell’art. 54 del Testo unico, la riduzione della metà non opera: il compenso non subisce l’ulteriore dimezzamento, evitando importi irrisori.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza: parametro in base al quale è stato censurato il cumulo tra riduzione e tariffe inadeguate.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.