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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 167 del 2022 la Corte costituzionale ha esteso all’agente di commercio il privilegio sui beni mobili anche per il credito di rivalsa IVA sulle provvigioni, eliminando una disparità rispetto ai lavoratori autonomi.

Di cosa si tratta

Nelle procedure concorsuali (come il fallimento, oggi liquidazione giudiziale) i creditori non sono tutti sullo stesso piano: alcuni crediti godono di un «privilegio» che assicura di essere pagati prima degli altri. L’agente di commercio, per le provvigioni dell’ultimo anno, gode di un privilegio generale sui beni mobili del debitore. Tuttavia, il privilegio non si estendeva al credito di rivalsa dell’IVA su quelle provvigioni, mentre per i lavoratori autonomi (professionisti e non) la legge prevedeva l’estensione del privilegio anche all’IVA. Il Giudice delegato del Tribunale di Udine, in un fallimento, ha sollevato la questione, ritenendo irragionevole questa differenza. Il tema riguarda la parità di trattamento tra figure economiche simili e la tutela del credito di chi lavora, quando il debitore è insolvente.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 2751-bis, numero 3), del codice civile e l’art. 1, comma 474, della legge n. 205 del 2017, nella parte in cui non estendevano all’agente il privilegio per il credito di rivalsa IVA sulle provvigioni. Il Giudice delegato di Udine invocava l’art. 3 della Costituzione, per l’ingiustificata disparità rispetto al privilegio già riconosciuto, per l’IVA, ai lavoratori autonomi.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme nella parte in cui non prevedono, in favore dell’agente che svolga una prestazione di opera continuativa e coordinata prevalentemente personale, l’estensione del privilegio generale sui mobili anche al credito di rivalsa IVA sulle provvigioni dell’ultimo anno.

Il principio

È irragionevole, e quindi contrario all’art. 3 Cost., riconoscere al lavoratore autonomo il privilegio sul credito di rivalsa IVA e negarlo all’agente che svolge una prestazione di opera continuativa e coordinata prevalentemente personale: le due posizioni vanno trattate allo stesso modo.

Domande e risposte

Che cos’è un «privilegio» nel fallimento?

È una causa di prelazione che la legge attribuisce a determinati crediti, in ragione della loro natura: il creditore privilegiato viene soddisfatto prima dei creditori chirografari (cioè senza garanzie). Serve a proteggere crediti ritenuti meritevoli di particolare tutela.

Che cos’è il credito di «rivalsa IVA»?

È l’IVA che il prestatore (qui l’agente) addebita al cliente sulla fattura e che ha diritto a recuperare da quest’ultimo. Se il cliente fallisce, anche questo credito IVA deve essere insinuato al passivo: la sentenza gli riconosce ora lo stesso privilegio delle provvigioni.

Quali agenti beneficiano dell’estensione?

La Corte fa riferimento all’agente che svolge una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale: una figura vicina, per caratteristiche, al lavoratore autonomo già tutelato, il che giustifica la parità di trattamento.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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