Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 194/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 444 del codice di procedura penale in materia di patteggiamento.
Di cosa si tratta
L’applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto patteggiamento) consente all’imputato e al pubblico ministero di concordare una pena, evitando il dibattimento. Per i reati piu gravi e ammesso il patteggiamento cosiddetto allargato, con regole particolari sui presupposti e sugli effetti dell’accordo. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze ha sollevato una questione di legittimita costituzionale su un profilo di questa disciplina, invocando il principio di uguaglianza. La Corte ha dovuto valutare in via preliminare se la questione fosse ammissibile e rilevante.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 444, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Il GUP di Firenze lamentava una disparita di trattamento nella disciplina del patteggiamento.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilita della questione di legittimita costituzionale dell’art. 444, comma 1-ter, del codice di procedura penale. La pronuncia non entra nel merito della disciplina del patteggiamento.
Il principio
Quando la questione sul patteggiamento non e correttamente prospettata o non e rilevante nel giudizio a quo, la Corte ne dichiara la manifesta inammissibilita senza esaminare nel merito la disciplina del codice di procedura penale.
Domande e risposte
Cos’e il patteggiamento?
E l’applicazione della pena su richiesta delle parti: imputato e pubblico ministero concordano una pena, sottoposta al vaglio del giudice, evitando il dibattimento e ottenendo benefici processuali.
Cos’e il patteggiamento “allargato”?
E la forma di patteggiamento ammessa per pene piu elevate, con presupposti ed effetti particolari rispetto a quello ordinario, disciplinata dall’art. 444 del codice di procedura penale.
La Corte ha modificato la disciplina?
No. La questione e stata dichiarata manifestamente inammissibile: la norma resta in vigore e la Corte non si e pronunciata nel merito.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, unico parametro evocato dal rimettente
Vedi anche
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