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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con l’ordinanza n. 194/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 444 del codice di procedura penale in materia di patteggiamento.

Di cosa si tratta

L’applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto patteggiamento) consente all’imputato e al pubblico ministero di concordare una pena, evitando il dibattimento. Per i reati piu gravi e ammesso il patteggiamento cosiddetto allargato, con regole particolari sui presupposti e sugli effetti dell’accordo. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze ha sollevato una questione di legittimita costituzionale su un profilo di questa disciplina, invocando il principio di uguaglianza. La Corte ha dovuto valutare in via preliminare se la questione fosse ammissibile e rilevante.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 444, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Il GUP di Firenze lamentava una disparita di trattamento nella disciplina del patteggiamento.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilita della questione di legittimita costituzionale dell’art. 444, comma 1-ter, del codice di procedura penale. La pronuncia non entra nel merito della disciplina del patteggiamento.

Il principio

Quando la questione sul patteggiamento non e correttamente prospettata o non e rilevante nel giudizio a quo, la Corte ne dichiara la manifesta inammissibilita senza esaminare nel merito la disciplina del codice di procedura penale.

Domande e risposte

Cos’e il patteggiamento?

E l’applicazione della pena su richiesta delle parti: imputato e pubblico ministero concordano una pena, sottoposta al vaglio del giudice, evitando il dibattimento e ottenendo benefici processuali.

Cos’e il patteggiamento “allargato”?

E la forma di patteggiamento ammessa per pene piu elevate, con presupposti ed effetti particolari rispetto a quello ordinario, disciplinata dall’art. 444 del codice di procedura penale.

La Corte ha modificato la disciplina?

No. La questione e stata dichiarata manifestamente inammissibile: la norma resta in vigore e la Corte non si e pronunciata nel merito.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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