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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con l’ordinanza n. 220/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sulle limitazioni agli spostamenti imposte durante l’emergenza COVID-19, escludendo che si trattasse di una privazione della liberta personale.

Di cosa si tratta

Durante l’emergenza sanitaria del 2020 furono imposte forti limitazioni agli spostamenti delle persone, con divieti e prescrizioni adottati per contenere il contagio. Si e a lungo discusso se queste misure incidessero sulla liberta di circolazione, che la Costituzione consente di limitare per ragioni di sanita, oppure sulla liberta personale, tutelata in modo piu rigoroso e comprimibile solo con specifiche garanzie giurisdizionali. Il Tribunale di Aosta, in un procedimento penale per violazione delle restrizioni, ha sollevato la questione, ritenendo che quelle misure si traducessero in una limitazione della liberta personale adottata senza le garanzie previste. La Corte ha dovuto qualificare la natura di quelle restrizioni.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 1, comma 2, lettera e), e 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito nella legge n. 35 del 2020 (con traslazione su disposizioni del d.l. n. 33 del 2020), in riferimento all’art. 13 della Costituzione. Il Tribunale di Aosta riteneva che le limitazioni agli spostamenti durante la pandemia configurassero una restrizione della liberta personale priva delle relative garanzie.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale. Le limitazioni agli spostamenti adottate durante l’emergenza COVID-19 non costituiscono una restrizione della liberta personale ai sensi dell’art. 13 della Costituzione, ma incidono semmai sulla liberta di circolazione, comprimibile per ragioni di sanita.

Il principio

Le misure di contenimento della pandemia che limitano gli spostamenti incidono sulla liberta di circolazione, non sulla liberta personale: non richiedono percio le garanzie rafforzate, come l’atto motivato dell’autorita giudiziaria, previste dall’art. 13 della Costituzione.

Domande e risposte

Le restrizioni anti-COVID violavano la liberta personale?

No, secondo la Corte. Incidevano sulla liberta di circolazione, che la Costituzione consente di limitare per motivi di sanita, non sulla liberta personale tutelata dall’art. 13.

Che differenza c’e tra liberta personale e di circolazione?

La liberta personale (art. 13) riguarda la coercizione fisica sulla persona e ha garanzie rafforzate; la liberta di circolazione (art. 16) riguarda lo spostamento sul territorio e puo essere limitata per legge per ragioni di sanita o sicurezza.

Cosa significa “manifestamente infondata”?

Significa che la questione e stata respinta perche priva di fondamento gia a un esame preliminare, senza necessita di una sentenza nel merito.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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