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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 207 del 2023 la Corte costituzionale ha respinto, dichiarandole non fondate, le questioni sull’aggravante del furto con violenza sulle cose, anche quando l’oggetto colpito ha valore economico minimo.

Di cosa si tratta

Il codice penale prevede un’aggravante del furto quando il fatto è commesso con violenza sulle cose, cioè danneggiando o forzando l’oggetto su cui o per mezzo del quale si compie il reato. Nel caso esaminato, il Tribunale di Firenze ha dubitato della legittimità costituzionale di questa aggravante nella parte in cui non richiede che la cosa danneggiata abbia un valore economico apprezzabile, né che la violenza esercitata comporti un pericolo per l’integrità delle persone o delle cose circostanti. Secondo il giudice, applicare l’aggravante anche a danneggiamenti di oggetti privi di valore o senza alcun pericolo concreto contrasterebbe con il principio di offensività, secondo cui non vi è reato senza un’effettiva lesione o messa in pericolo del bene tutelato, e con la finalità rieducativa e proporzionalità della pena. La questione tocca un tema di fondo del diritto penale: il confine tra la condotta meritevole di un trattamento più severo e la mera violazione formale priva di reale dannosità.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 625, primo comma, numero 2), del codice penale, sollevato dal Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, sotto il profilo del principio di offensività e della proporzionalità della pena.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. L’aggravante del furto con violenza sulle cose, anche in assenza di un valore economico apprezzabile dell’oggetto o di un pericolo per le cose circostanti, non è stata ritenuta in contrasto con il principio di offensività né con la proporzionalità della pena.

Il principio

L’aggravante della violenza sulle cose nel furto non viola il principio di offensività: la violenza diretta a vincere la protezione del bene esprime di per sé una maggiore pericolosità della condotta, a prescindere dal valore economico dell’oggetto colpito, e la valutazione del disvalore resta affidata al giudice nella commisurazione della pena.

Domande e risposte

Cosa è la violenza sulle cose nel furto?

È il danneggiamento o la forzatura dell’oggetto su cui o per mezzo del quale si commette il furto, ad esempio forzare una serratura o rompere un involucro.

L’aggravante scatta anche per oggetti di poco valore?

Sì: la Corte ha ritenuto che l’aggravante possa applicarsi anche quando l’oggetto colpito ha valore economico minimo, senza per questo violare il principio di offensività.

Cosa è il principio di offensività?

È il principio secondo cui non c’è reato senza un’effettiva lesione o messa in pericolo del bene protetto: il giudice rimettente lo riteneva violato, ma la Corte ha escluso il contrasto.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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