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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 152/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che escludeva dal sistema dei controlli biologici chi fosse semplicemente “interessato da procedimenti penali in corso”, a prescindere da una condanna.

Di cosa si tratta

Il settore dell’agricoltura biologica si regge su un sistema di certificazione e controlli affidato a organismi autorizzati. Il decreto legislativo n. 20 del 2018 fissava i requisiti di onorabilita necessari per operare in quel sistema. Tra questi, un allegato prevedeva che fossero esclusi non solo i condannati, ma anche i soggetti “interessati da procedimenti penali in corso”. In gioco c’era un principio elementare: una persona puo essere penalizzata, perdendo di fatto la possibilita di lavorare nel settore, per il solo fatto di essere indagata o imputata, dunque prima di qualunque accertamento definitivo di responsabilita. La questione tocca chiunque operi nella filiera biologica, perche un requisito cosi formulato finiva per anticipare le conseguenze di una condanna a una fase in cui vige ancora la presunzione di non colpevolezza. La Corte e stata chiamata a verificare se questa scelta fosse ragionevole e coerente con i principi costituzionali.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’Allegato 2, punto C, numero 3), lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, in materia di controlli sulla produzione agricola e agroalimentare biologica, limitatamente alle parole “o essere interessati da procedimenti penali in corso”. I parametri costituzionali invocati erano gli artt. 3 (ragionevolezza ed eguaglianza) e 41 (liberta di iniziativa economica) della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione, limitatamente alle parole “o essere interessati da procedimenti penali in corso”. Far derivare l’esclusione dal solo fatto di avere un procedimento penale pendente e stato ritenuto irragionevole e lesivo della liberta economica, perche colpisce il soggetto prima di ogni accertamento definitivo della sua responsabilita.

Il principio

Non e ammissibile subordinare l’accesso o la permanenza in un’attivita economica all’assenza di procedimenti penali ancora in corso: una misura di questo tipo anticipa gli effetti di una condanna a una fase in cui la responsabilita non e accertata, in contrasto con la ragionevolezza e la liberta di iniziativa economica.

Domande e risposte

Cosa cambia in concreto per gli operatori del biologico?

Avere un procedimento penale pendente non basta piu, da solo, a escludere un soggetto dal sistema dei controlli biologici. Restano invece valide le cause di esclusione legate a condanne accertate.

La Corte ha cancellato tutto il requisito di onorabilita?

No. L’illegittimità riguarda solo le parole “o essere interessati da procedimenti penali in corso”. Il resto della disciplina sui requisiti rimane in vigore.

Perche un procedimento in corso non puo bastare?

Perche un procedimento penale puo concludersi con un’assoluzione. Trarne conseguenze gia durante il suo svolgimento significa penalizzare chi non e stato giudicato colpevole, in contrasto con la ragionevolezza richiesta dall’art. 3 e con la liberta d’impresa tutelata dall’art. 41.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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