Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 260/2022 la Corte costituzionale ha ritenuto non irragionevole la stessa pena per chi usa violenza dopo il furto per tenere la refurtiva e per chi la usa per assicurarsi l’impunita: entrambe restano rapina impropria.
Di cosa si tratta
La rapina propria e quella di chi usa violenza o minaccia per impossessarsi di una cosa altrui. La rapina impropria, prevista dal secondo comma dell’art. 628 del codice penale, e quella di chi usa violenza o minaccia subito dopo aver sottratto la cosa, per due possibili scopi: assicurarsi il possesso della refurtiva, oppure procurare a se o ad altri l’impunita. La legge punisce entrambe le ipotesi con la stessa pena. Il Tribunale di Firenze ha dubitato della legittimita di questa equiparazione: chi usa violenza per tenersi la refurtiva e chi la usa solo per fuggire ed evitare la cattura compirebbero, secondo il rimettente, condotte diverse, che non meriterebbero lo stesso trattamento. La Corte ha quindi dovuto stabilire se la scelta del legislatore di punire allo stesso modo le due varianti della rapina impropria fosse irragionevole o trovasse una giustificazione.
La questione di legittimita costituzionale
Era impugnato l’art. 628, secondo comma, del codice penale, limitatamente alle parole che equiparano, quanto alla pena, la violenza usata per assicurarsi il possesso della cosa e quella usata per procurarsi l’impunita. Il Tribunale ordinario di Firenze evocava il contrasto con l’art. 3 della Costituzione, lamentando l’irragionevolezza di tale equiparazione sanzionatoria.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Il tratto qualificante della rapina e l’impiego della violenza o della minaccia nel medesimo contesto di tempo e di luogo dell’aggressione patrimoniale: questo elemento ricorre in entrambe le ipotesi di rapina impropria, a prescindere dallo scopo specifico perseguito. Decisivo e il requisito dell’immediatezza, comune alle due varianti, che giustifica la pari gravita e quindi la pari pena.
Il principio
Le due ipotesi di rapina impropria (violenza per assicurarsi il possesso della refurtiva o per procurarsi l’impunita) condividono l’elemento qualificante della violenza nel medesimo contesto della sottrazione. Per questo la loro equiparazione sanzionatoria non e irragionevole e non viola il principio di uguaglianza.
Domande e risposte
Cambia qualcosa nel trattamento della rapina impropria?
No. La Corte ha confermato la disciplina vigente: entrambe le ipotesi di rapina impropria restano punite con la stessa pena prevista per la rapina propria.
Qual e la differenza tra rapina propria e impropria?
Nella rapina propria la violenza o minaccia serve a impossessarsi della cosa; nella rapina impropria viene usata subito dopo la sottrazione, per tenere la refurtiva o per garantirsi l’impunita.
Perche l’immediatezza e cosi importante?
Perche e l’elemento che lega la violenza all’aggressione patrimoniale nello stesso contesto di tempo e luogo: e questo a rendere il fatto una rapina, e a giustificare la stessa pena per le diverse varianti.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – uguaglianza e ragionevolezza del trattamento sanzionatorio.
- Art. 628 del codice penale (Normattiva) – delitto di rapina, propria e impropria.
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Vedi anche
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