Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 1/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Modena contro il Senato, che aveva ritenuto coperte da insindacabilita le dichiarazioni di un suo ex membro.
Di cosa si tratta
L’art. 68 della Costituzione protegge i parlamentari: non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni. Questa garanzia, pero, non e illimitata e spetta alla Camera di appartenenza affermare che una certa dichiarazione rientra nelle funzioni parlamentari. Quando un giudice, in un processo, ritiene invece che quelle parole non fossero legate alle funzioni e che la delibera della Camera leda la propria competenza a giudicare, puo rivolgersi alla Corte costituzionale sollevando un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Nel caso esaminato, il Senato aveva deliberato che le dichiarazioni rese da un suo allora componente costituivano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni e quindi insindacabili. Il Tribunale di Modena, che stava processando l’interessato, ha contestato questa valutazione e ha chiesto alla Corte di stabilire se davvero spettasse al Senato deliberare in quel senso. L’ordinanza riguarda solo la prima fase, quella di ammissibilita.
La questione di legittimita costituzionale
Non si trattava di una questione di legittimita di una legge, ma di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Il Tribunale ordinario di Modena lamentava la lesione della propria sfera di attribuzioni, garantita dalla Costituzione, a causa della deliberazione con cui il Senato della Repubblica aveva affermato l’insindacabilita, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle dichiarazioni rese da un suo ex membro.
La decisione della Corte
In questa fase preliminare, decisa in camera di consiglio e senza contraddittorio, la Corte ha verificato solo i requisiti per l’instaurazione del conflitto. Ha dichiarato ammissibile il ricorso, riconoscendo sia la legittimazione del Tribunale di Modena (organo giurisdizionale indipendente, competente a dichiarare definitivamente la volonta del potere cui appartiene) sia quella del Senato (competente a deliberare in via definitiva sull’applicazione dell’art. 68). La Corte ha disposto che il ricorso e l’ordinanza fossero notificati al Senato, perche il conflitto possa proseguire nel merito.
Il principio
Quando un giudice ritiene che una delibera di insindacabilita di una Camera leda la propria competenza, puo promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. La dichiarazione di ammissibilita verifica solo i presupposti soggettivi e oggettivi del conflitto, lasciando impregiudicata ogni decisione sul merito.
Domande e risposte
Ammissibile significa che il giudice ha gia vinto?
No. L’ammissibilita riguarda solo la prima fase: la Corte verifica che ci siano i presupposti per esaminare il conflitto. Chi abbia ragione tra il Tribunale e il Senato sara deciso nel giudizio di merito successivo.
Cos’e l’insindacabilita prevista dall’art. 68 della Costituzione?
E la garanzia per cui i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Serve a tutelare la liberta della funzione parlamentare, non la persona in quanto tale.
Perche decide la Corte costituzionale e non un giudice ordinario?
Perche e in gioco la delimitazione delle attribuzioni tra due poteri dello Stato, il giudiziario e il legislativo. Solo la Corte costituzionale puo risolvere i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione – insindacabilita delle opinioni e dei voti dei parlamentari.
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Testo integrale con note (Consulta OnLine)
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.