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Con la sentenza n. 3/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto di sospendere l’ordine di carcerazione per chi è condannato per incendio boschivo colposo: una pena breve non comporta automaticamente l’ingresso immediato in carcere.
Di cosa si tratta
Quando una condanna a pena detentiva diventa definitiva, il pubblico ministero emette l’ordine di esecuzione. Di regola, se la pena non supera i quattro anni, quell’ordine viene sospeso: il condannato che non è gia in carcere puo chiedere al tribunale di sorveglianza una misura alternativa alla detenzione restando libero. La legge prevede pero alcune eccezioni, per reati ritenuti piu gravi o piu pericolosi, in cui la sospensione non opera e si entra subito in cella. Fra questi reati la norma elencava l’incendio boschivo, richiamando l’intero articolo del codice penale e quindi includendo anche la forma colposa, cioe quella commessa per negligenza o imprudenza, senza volonta di appiccare il fuoco. Il Giudice per le indagini preliminari di Savona, investito di un caso del genere, ha sollevato la questione: trattare l’incendio boschivo colposo come un reato che impedisce la sospensione creava, a suo avviso, una disparita ingiustificata rispetto ad altri reati colposi anche piu gravi e ostacolava il reinserimento del condannato.
La questione di legittimita costituzionale
Era impugnato l’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui, richiamando l’art. 423-bis del codice penale senza distinguere, escludeva dalla sospensione dell’ordine di esecuzione anche i condannati per incendio boschivo colposo. Il giudice rimettente, in sede di esecuzione penale, denunciava il contrasto con l’art. 3 della Costituzione (uguaglianza e ragionevolezza) e con l’art. 27, terzo comma (finalita rieducativa della pena).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale della norma, nella parte in cui impediva la sospensione dell’esecuzione per i condannati per incendio boschivo colposo. L’incendio boschivo colposo risultava l’unico reato colposo nell’elenco, e nei lavori preparatori non c’era alcuna giustificazione: presumere una speciale pericolosita di chi agisce per semplice colpa, e non con dolo, e privo di base razionale. La norma creava inoltre una disparita illogica rispetto ad altri reati colposi piu gravi (come l’omicidio stradale), per i quali la sospensione resta possibile, e frustrava senza utilita la funzione rieducativa della pena.
Il principio
Le presunzioni di pericolosita che giustificano un trattamento penale piu severo possono fondarsi sui reati dolosi, non su quelli colposi. Privare il condannato per un reato meramente colposo della sospensione dell’ordine di esecuzione, costringendolo a entrare in carcere per una pena breve, e irragionevole e contrasta con la finalita rieducativa della pena.
Domande e risposte
Cosa cambia in pratica per chi e condannato per incendio boschivo colposo?
Se la pena rientra nei limiti previsti dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. (di regola fino a quattro anni) e il condannato non e gia detenuto, l’ordine di esecuzione viene sospeso: potra chiedere una misura alternativa restando libero, senza passare dal carcere.
La decisione vale anche per l’incendio boschivo doloso?
No. La Corte e intervenuta solo sulla forma colposa (art. 423-bis, secondo comma, cod. pen.). Per l’incendio boschivo doloso il divieto di sospensione resta in vigore.
Perche conta la distinzione tra dolo e colpa?
Perche solo chi viola intenzionalmente la legge penale offre, secondo la Corte, una base affidabile per presumere un pericolo di reiterazione tale da giustificare un trattamento piu rigido. Chi agisce per negligenza non manifesta quella speciale pericolosita.
La sospensione significa che la pena non si sconta?
No. La sospensione riguarda solo l’esecuzione immediata in carcere: serve a permettere al condannato di chiedere una misura alternativa al tribunale di sorveglianza prima di entrare in cella. La pena resta da eseguire secondo quanto deciso.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza e ragionevolezza, violato dalla disparita di trattamento.
- Art. 27 della Costituzione – finalita rieducativa della pena (terzo comma).
- Art. 656 del codice di procedura penale (Normattiva) – disciplina dell’ordine di esecuzione e della sua sospensione.
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.