Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 74/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Campania che limitava a una sola RSA per distretto sanitario, perché comprimeva in modo irragionevole e sproporzionato la libertà di iniziativa economica privata.
Di cosa si tratta
Le RSA (residenze sanitarie assistenziali) ospitano anziani e persone non autosufficienti. Possono essere pubbliche o private, e l’apertura di una struttura privata richiede un’autorizzazione che verifica il fabbisogno del territorio. La legge della Regione Campania 22 aprile 2003, n. 8 fissava un tetto rigido: non più di una RSA per ogni distretto sanitario di base. Il TAR Campania, davanti a cui pendeva il ricorso di una società a cui era stata negata l’autorizzazione, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale. Il nodo è concreto: un limite numerico fisso, uguale per tutti i distretti a prescindere dalla popolazione e dal fabbisogno reale, può impedire l’apertura di strutture pur là dove ce ne sarebbe bisogno, sacrificando la libertà di impresa senza un’adeguata giustificazione. La Corte ha valutato se questo automatismo fosse ragionevole e proporzionato rispetto agli obiettivi di buona organizzazione dei servizi sanitari.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Campania ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, della legge reg. Campania n. 8 del 2003, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui limitava le RSA a una per ogni distretto sanitario di base.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma limitatamente alle parole «e non superiore ad una per ogni distretto sanitario di base». Il tetto rigido, insensibile al fabbisogno effettivo e alla diversa popolazione dei distretti, limitava in modo irragionevole, sproporzionato e discriminatorio la libertà di iniziativa economica privata, in contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost. Resta possibile, ha precisato la Corte, una valutazione in concreto del fabbisogno caso per caso. Le ulteriori censure sono rimaste assorbite.
Il principio
Un limite numerico fisso e automatico al numero di strutture sanitarie private per distretto, insensibile al fabbisogno effettivo del territorio, comprime in modo irragionevole e sproporzionato la libertà di impresa. La programmazione sanitaria deve fondarsi su una verifica concreta del bisogno, non su tetti rigidi prestabiliti.
Domande e risposte
Perché il limite di una RSA per distretto è incostituzionale?
Perché era un tetto rigido uguale per ogni distretto, senza considerare popolazione e bisogno reale: poteva bloccare nuove strutture anche dove servivano, sacrificando senza ragione la libertà di impresa.
Le Regioni possono ancora programmare le RSA?
Sì. Possono e devono programmare i servizi, ma sulla base di una valutazione concreta del fabbisogno del territorio, non con limiti numerici automatici e impermeabili alle reali esigenze.
Che cosa garantisce l’art. 41 della Costituzione?
La libertà di iniziativa economica privata, che può essere limitata solo per ragioni di utilità sociale e in modo ragionevole e proporzionato, non con vincoli arbitrari.
Cosa succede ora a chi voleva aprire una RSA?
L’autorizzazione non può più essere negata per il solo superamento del tetto di una struttura per distretto; resta la valutazione del fabbisogno concreto rispetto alle strutture già presenti.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – principio di eguaglianza e di ragionevolezza, violato dal limite discriminatorio.
- Art. 41 della Costituzione – libertà di iniziativa economica privata, irragionevolmente compressa dal tetto fisso.
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Vedi anche
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